Nella selezione per l’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di azienda sanitaria la comparazione tra i candidati deve tener conto delle loro differenti esperienze professionali.

Nota a Trib. Lecco 24 luglio – 29 settembre 2023, n. 427/2022

Maria Novella Bettini

Nella procedura di selezione per l’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di azienda sanitaria, al fine di non sminuire la valenza delle competenze ed abilità curriculari dei candidati, impedendo una reale comparazione fra gli stessi sotto il profilo degli incarichi ricoperti nonché delle capacità evidenziate nelle attività svolte in precedenza, è necessario dare valore all’esperienza professionale maturata da ciascun candidato comprendendo, fra gli elementi che compongono tale esperienza, la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.

In altre parole, sebbene la selezione del primario di reparto ospedaliero non abbia natura strettamente concorsuale, il candidato ha un diritto soggettivo al corretto espletamento delle procedure valutative e, in caso di violazione delle relative regole, può esercitare l’azione di esatto adempimento e ottenere la ripetizione della procedura.

E’ quanto afferma il Tribunale di Lecco (24 luglio – 29 settembre 2023, n. 427/2022) in relazione ad un bando di concorso il quale prevedeva che : a) alla domanda di partecipazione doveva essere allegata l’attestazione della “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente rilasciata dal Direttore sanitario dell’Azienda presso la quale erano state effettuate le prestazioni”; b) sarebbero state “prese in considerazione le esperienze professionali del candidato con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni”; c) dei 30 punti attribuiti per titoli relativi all’esperienza professionale, 8 sarebbero spettati alle prestazioni quali/quantitative degli ultimi 5 anni.

Inoltre, ai fini della valutazione delle esperienze del candidato il bando stabiliva che si doveva tener conto: 1) della tipologia delle istituzioni in cui erano allocate le strutture presso le quali lo stesso aveva svolto la sua attività; 2) delle prestazioni erogate; 3) della posizione funzionale del candidato nelle strutture; “delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione”; 4) “dei ruoli di responsabilità rivestiti”; 5) “dello scenario organizzativo” in cui aveva operato il dirigente; 6) dei particolari risultati ottenuti nelle esperienze precedenti; 7) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate “anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità”.

Sentenza

Criteri di conferimento dell’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa (Trib. Lecco 24 luglio – 29 settembre 2023, n. 427/2022)
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