Il diritto al risarcimento si concretizza esclusivamente al perfezionarsi della età pensionabile.
Nota a Cass. (ord.) 2 ottobre 2023, n. 27749
Francesca Fedele
“In tema di omissioni contributive, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall’art. 2116 c.c. è costituito dall’intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante”.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione ord. 2 ottobre 2023, n. 27749 (conf. Cass. n. 27660/2018 e Cass. n. 1179/2015), la quale precisa che prima del perfezionamento dell’età pensionabile, per quanto concerne i diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, non è possibile disporre validamente della posizione giuridica soggettiva attinente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (v. Cass. n. 15947/2021, in q. sito con nota di F. DURVAL e A. TAGLIAMONTE). In altre parole, “il diritto al risarcimento si concretizza con l’attualità di quest’ultimo esclusivamente al perfezionarsi della età pensionabile” e non contrasta con tale assunto, la circostanza che al lavoratore sia consentito, per scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 27660/2018, cit.).
Sentenza:
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2023, n. 27749
Lavoro – Svolgimento di mansioni superiori – Differenze retributive – Credito relativo al maggiore inquadramento – Prescrizione – Decorrenza – Parziale perdita della prestazione pensionistica per insufficiente contribuzione – Diritto al risarcimento del danno pensionistico – Perfezionamento dell’età pensionabile – Accoglimento
Fatti di causa
La Corte di appello di Messina con la sentenza n.760/2018 aveva parzialmente riformato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la domanda proposta da O.A. nei confronti di Riscossione Sicilia spa e Inps, diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lui dovute per il periodo 1.1.1992-31.1.2005, per lo svolgimento delle superiori mansioni svolte alle dipendenze di Montepaschi Serit, riconosciutegli con sentenza n. 2821/96 ( con decorrenza dal 28.12.1990) oltre al versamento dei maggiori contributi conseguenti o comunque al risarcimento del danno per perdita parziale della prestazione pensionistica a decorrere dal dì del pensionamento (1.2.2005).
La corte di merito, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto prescritto il credito relativo al maggiore inquadramento (per il periodo 1.1.92-31.1.2005- successivo alla pronuncia giudiziale), perché non fatto valere nel termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia del tribunale, immediatamente esecutiva, di riconoscimento delle superiori mansioni (sentenza n. 2821/1996), a nulla rilevando che la decisione fosse divenuta definitiva con la sentenza della corte di appello del 27.11.2013, non essendo, tale circostanza, impeditiva della possibilità di far valere il diritto.
La corte riteneva ugualmente prescritti i contributi previdenziali dovuti in relazione al maggior importo retributivo spettante all’O. ed invece riteneva non prescritto il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi con riferimento al periodo decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione (23.5.2004-1.2.2005).
Avverso detta decisione O.A. proponeva ricorso con un solo articolato motivo cui resisteva con controricorso Riscossione Sicilia spa anche contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso su ricorso incidentale l’O.. Agenzia Entrate Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia, depositava successiva memoria.
L’Inps rimaneva intimato.
Ragioni della decisione
Ricorso principale
1) Con un unico motivo A.O. ha denunciato la violazione dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 2934, 2935 e 2116 cod civ., con riguardo alla decorrenza della prescrizione, coincidente, nel suo inizio, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il ricorrente richiama la responsabilità del datore di lavoro per il danno che deriva al prestatore di lavoro in ordine alla parziale perdita della prestazione pensionistica per insufficiente contribuzione. In particolare, pur dichiarando di fare acquiescenza alla decisione relativa al rigetto delle richieste differenze retributive e differenze contributive in favore dell’Inps ritenute prescritte, si duole della errata decisione sulla decorrenza della prescrizione individuata, dal giudice di merito, dal momento dell’insorgere dell’inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro. Ritiene invece che il danno non possa essere denunciato prima che il lavoratore abbia raggiunto l’età pensionabile.
La censura risulta fondata.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di omissioni contributive, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall’art. 2116 c.c. è costituito dall’intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass.n. 27660/2018; Cass.n. 1179/2015).
Deve ritenersi che prima del perfezionamento dell’età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l’impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass.n. 15947/2021), non costituendo conflitto, con tale assunto, la circostanza che al lavoratore sia consentito, per scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, in quanto il diritto al risarcimento si concretizza con l’attualità di quest’ultimo esclusivamente al perfezionarsi della età pensionabile (cfr. Cass. n. 27660/2018 cit);
Ai suddetti principi la corte di merito non ha dato seguito e pertanto il ricorso principale deve essere accolto e cassata sul punto la sentenza.
Ricorso incidentale
1)Con unico motivo Riscossione Sicilia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art 1 decreto legge 338/1989, convertito in legge n. 389/89 e dell’articolo 2116 co 2 cod civ in relazione all’art 360 co. 1 n.3 cpc.
È lamentata l’erronea statuizione della Corte d’appello in punto di ritenuto inadempimento da parte del datore di lavoro nel versamento dei contributi, in quanto versati in misura adeguata alla retribuzione percepita, in quel momento, dal lavoratore.
La censura è infondata. Il riconoscimento delle mansioni superiori avvenuto con la sentenza sopra richiamata (n. 2821/1996), con decorrenza 28.12.1990, aveva determinato il conseguente diritto non soltanto ad una retribuzione coerente con l’inquadramento, ma anche ai relativi contributi al cui versamento era tenuto il datore di lavoro ( cfr. Cass. SU n. 29396/2018). Sono tali le condizioni, temporali e giuridiche, determinative dell’inadempimento, anche nell’ipotesi che quest’ultimo risulti accertato, come avvenuto nel caso in esame, successivamente.
Infondata pertanto la eccezione di adeguatezza, all’epoca dei contributi versati, poiché non concretamente rapportati alle mansioni superiori svolte, successivamente accertate.
In conclusione il ricorso principale deve essere accolto, cassata sul punto la sentenza e rinviata la causa alla corte territoriale per l’applicazione dei principi enunciati e per la determinazione delle spese processuali; rigettato il ricorso incidentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale.