L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/2023 ha affrontato il tema della tassazione delle mance corrisposte al personale dipendente privato delle strutture del settore ricettivo e turistico/alberghiero, rilevando come, alla luce della Legge di Bilancio 2023, il regime di tassazione di tali emolumenti sia oggi quello della tassazione mediante imposizione sostitutiva, ferma restando, e purché ne ricorrano le condizioni, la tassazione in via ordinaria.

Nota a Circolare AdE 29 agosto 2023, n. 26

Stefano Quaranta

Con la Circolare n. 26 dello scorso 29 agosto, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema della tassazione delle mance corrisposte dalla clientela al personale delle strutture ricettive (alberghi, ristoranti, ecc..).

In particolare, la questione era stata trattata e affrontata in maniera ampia dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 30 settembre 2021, n. 26512; in tale circostanza la Corte aveva ritenuto, alla luce dell’art. 51, primo co., TUIR, di poter e dover includere tali emolumenti nel concetto di onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente.

Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ha rivisto questa impostazione e l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti con la circolare in esame. Più precisamente, i co. da 58 a 62 dell’art. 1 della Legge in questione hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (le c.d. mance) se corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.5 della L. 25 agosto 1991, n. 287.

Nello specifico, con i citati co. da 58 a 62 è stata prevista, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, un’imposta sostitutiva (ad opera del sostituto di imposta) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, e sempre che i lavoratori in questione risultino «titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000»[1], e purché non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. Il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

Da quanto sin qui espresso, risulta dunque evidente che, alla luce della rinnovata normativa, il regime ordinario di tassazione delle mance è, oggi, quello della tassazione sostitutiva, cui il lavoratore/contribuente può rinunciare optando (espressamente e per iscritto) per la tassazione ordinaria.

Destinatario della novella norma è, in virtù del co. 60 dell’art. 1, della Legge n. 197/2022, non solo il lavoratore che percepisce la mancia, quanto anche il datore di lavoro, che opererà in qualità di sostituto di imposta. Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applicherà direttamente l’imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l’imposizione tributaria avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.[2].

Le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto[3].

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[1] Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, seppur in virtù del principio di c.d. cassa allargato, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023.

[2] Si tenga anche conto che alla luce della circolare n. 28/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, par. 4.1, e in coerenza con essa, è forse più corretto ritenere che se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva sia meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, possa applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

[3] Con la circolare in esame, sono stati forniti inoltre chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale, disciplinato dall’art. 39-bis, D.Lgs. n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con la Legge n. 85/2023. L’art. 39-bis, più in dettaglio, riconosce ai lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive ed affini, che non abbiano percepito, nell’anno di imposta 2022, un reddito superiore alle 40.000,00 euro, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003. Infine, per la Circolare, considerata la formulazione letterale della disposizione e tenuto conto della ratio della stessa, è da privilegiare l’interpretazione per la quale il trattamento integrativo si ritenga spettante per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno.

Il trattamento verrà erogato dal datore di lavoro, che fungerà anche, e di conseguenza, da sostituto di imposta, con diritto, per quest’ultimo, a ottenere il recupero delle somme erogate mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tassazione delle mance alla luce della Legge n. 197/2022. Quali novità?
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