Il Ministero della Giustizia, in quanto datore di lavoro, è responsabile per la malattia contratta dal poliziotto penitenziario a causa della prolungata esposizione al fumo passivo sul luogo di impiego, laddove non provi di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

Nota a Trib. Lecce 5 settembre 2023, n. 2407

Sonia Gioia

In materia di sicurezza sui luoghi di impiego, il Ministero della Giustizia, in qualità di datore di lavoro, è tenuto al risarcimento del danno subìto dai familiari dell’agente penitenziario deceduto per tumore polmonare contratto a seguito della continua esposizione, nell’espletamento delle proprie funzioni, al fumo passivo da combustione di sigaretta, laddove risulti che non abbia apprestato tutte le cautele necessarie a salvaguardare l’integrità psicofisica del dipendente.

Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce (5 settembre 2023, n. 2407) in relazione alla domanda di ristoro del danno biologico e patrimoniale da perdita del reddito presentato dalla vedova di un assistente capo di polizia penitenziaria, nei confronti del Ministero della Giustizia, per il carcinoma polmonare contratto dal marito a causa della prolungata esposizione al fumo passivo nello svolgimento delle proprie mansioni presso le strutture carcerarie.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che “sin da epoca remota vi era la consapevolezza sociale e medico-scientifica degli esiti lesivi del bene salute etiologicamente riconducibili all’esposizione a fumo da combustione di sigaretta, come comprovano i plurimi interventi normativi varati dal Legislatore con il fine di garantire tutela ai soggetti esposti a detta fonte morbigena (v. art. 25, R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, recante “T.U. delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”; L. 11 novembre 1975, n. 584, concernente “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;  L. 19 aprile 1996, n. 626, ora abrogata e sostituita dal D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, con riguardo all’ordinamento penitenziario, art. 6, co. 7, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario”).

In particolare, l’art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3 (concernente “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”) ha introdotto il divieto di fumare all’interno di tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, ad accezione di quelli riservati ai fumatori e contrassegnati come tali purché dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti (a norma del D.P.C.M. 23 dicembre 2003).

Tale divieto si applica anche alle strutture carcerarie, inclusi gli uffici dell’amministrazione e gli spazi comuni, con la conseguenza che i direttori degli istituti penitenziari, in qualità di datori di lavoro, sono tenuti ad individuare, fra gli spazi comuni, apposite aree per fumatori, realizzando gli adeguamenti strutturali e ed impiantisci occorrenti nonché ad indicare espressamente il personale preposto a garantire l’osservanza della normativa antifumo ed a provvedere all’accertamento e alla rilevazione delle infrazioni conseguenti alle violazioni del relativo divieto.

Nel caso di specie, il giudice ha accertato che, sebbene già in epoca antecedente al 2003 vi fosse “la chiara consapevolezza circa la nocività del fumo derivante dalla combustione di sigarette, con la conseguente adozione di previsioni di obblighi e divieti”, il Ministero, per tutta la durata del servizio prestato dal dipendente presso le strutture carcerarie (dall’aprile 1991 al luglio 2011), ha omesso di predisporre adeguate misure di prevenzione, di richiedere l’osservanza dell’obbligo di legge di non fumare e di sanzionare i trasgressori, in tal modo favorendo “fattivamente l’insorgere, la manifestazione clinica ed il decorso della patologia tumorale” del lavoratore, atteso che “un significativo abbattimento dell’esposizione al fattore morbigeno avrebbe potuto comunque agire positivamente sui tempi di latenza o di insorgere della malattia mortale, ovvero sul decorso clinico di quest’ultima, rallentando e/o posticipando l’exitus”.

Come emerso da c.t.u., infatti, l’esposizione al fumo passivo all’interno della struttura carceraria, sovraffollata e priva di impianti per il ricambio dell’aria, ha “inciso in maniera determinante” sull’insorgenza della patologia polmonare, tenuto conto che il lavoratore deceduto non era fumatore e dell’assenza di co-morbilità con efficacia ezio-patogenetica tale da assurgere da sole ad elemento causale sufficiente.

Sulla base di tali accertamenti, il giudice ha dichiarato la responsabilità datoriale per la neoplasia polmonare contratta dall’agente penitenziario, con conseguente condanna al risarcimento del danno biologico e patrimoniale sofferto dai familiari (ex artt. 2043 e 2059 c.c.), per non avere il Ministero dimostrato in giudizio di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento lesivo della salute del dipendente.

Sentenza

 

Tumore da fumo passivo inalato sul luogo di lavoro e responsabilità datoriale
Tag:                                                                                                                                 
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: