Riscontrata nel rapporto di lavoro dei riders con una società di consegne di cibo tramite piattaforma, la qualifica di prestazioni etero-organizzate dal committente ex art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, con conseguente applicabilità agli stessi della disciplina del lavoro subordinato anche per i profili previdenziali. Il parametro di riferimento è il CCNL della logistica.

Nota a Trib. Milano 19 ottobre 2023, n. 3237

 Francesca Fedele

Richiamando la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020 (annotata in q. sito da G.I. VIGLIOTTI), il Tribunale di Milano 19 ottobre 2023, n. 3237 precisa che:

– l’art. 2, co.1, D.Lgs. n. 81/2015 costituisce una norma di disciplina (i cui effetti conseguono al verificarsi di specifici presupposti) collegata all’art. 52 del decreto medesimo e volta a tutelare i prestatori di lavoro che, pur nell’abito di un rapporto ex art. 409, co.3, c.p.c., si trovino in una situazione di particolare debolezza “poiché la loro prestazione, comunque di tipo personale e continuativo, risulta etero-organizzata dal preponente”;

– la figura del lavoro etero-organizzato è connotata dall’ingerenza datoriale nella modalità organizzativa della prestazione a differenza del lavoro autonomo o semplicemente coordinato e continuativo (art. 409, co.3, cit.) realizzato tramite piattaforma ex art. 47 bis del decreto cit. in cui difettano i requisiti per l’attuazione dell’art. 2, cit.;

– pertanto, solo qualora il lavoratore su piattaforma non sia qualificato come lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c. o eterorganizzato ex art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 si applicano le disposizioni di cui al Capo V bis (art. 47 bis ss., D.Lgs. n. 81/2015). Le tutele minime dell’art. 47 bis ss. cit. si rivolgono infatti a quei lavoratori che “si gestiscano in regime di autentica autonomia e senza vincolo alcuno ‘imposto’ per il proprio schema organizzativo, operando in piena libertà quanto a modi, tempi e disponibilità del servizio”; viceversa, l’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato per i collaboratori di cui all’art. 2, cit. si fonda sul “coordinamento esterno e unilateralmente imposto dal committente al lavoratore che, per svolgere la prestazione, è obbligato ad adeguarsi alla organizzazione del primo, rendendolo cosi assimilabile, quanto alle esigenze di protezione lavoristica e previdenziale, al lavoratore dipendente”;

– nelle ipotesi in cui si applichi ai collaboratori eterorganizzati la disciplina lavoristica ex art. 2094 c.c., si estende ai medesimi anche la disciplina previdenziale collegata ai prestatori subordinati;

– nella fattispecie de qua, è emerso che: 1) “(salva la facoltà per il rider di rifiutare ordini non graditi e di scegliere liberamente il tragitto da effettuare con il proprio veicolo per raggiungere il ristorante e il cliente)” l’intera esecuzione della prestazione, una volta accettato l’ordine, tramite il sistema di geolocalizzazione, era “controllata e disciplinata, passo a passo, nelle sue singole fasi, dalla piattaforma” che obbligava il collaboratore “ad attestare non solo l’accettazione dell’ordine, ma altresì il suo arrivo al ristorante, l’acquisizione del cibo da recapitare e la consegna dello stesso al cliente, con appositi tasti da cliccare”; 2) in particolare il collaboratore era tenuto a presentarsi entro 15 minuti all’inizio del turno ed era “costantemente controllato e disciplinato in questo senso nell’esecuzione delle singole fasi della propria prestazione”. Il corriere inoltre, a riprova della mancanza di autonomia organizzativa, non poteva “accettare contemporaneamente più ordini ed organizzarsi così, per proprio maggior guadagno, per una consegna plurima, secondo le proprie scelte, salva opzione in tal senso della opponente”; 3) era stato stilato sulla piattaforma un codice di comportamento del rider contenente una serie di prescrizioni su come essere rispettoso con il cliente, pulire lo zaino e portare il cibo al cliente; nonché consigli su come gestire il proprio mezzo; 4) in un video, si illustravano le regole della strada ai rider e li si invitava al loro rispetto; 5) vi era un manuale con indicazioni da parte del committente circa la modalità per la cura e la manutenzione del mezzo; 6) era prevista una disciplina per conservare i prodotti con delle istruzioni sulla loro manutenzione; 7) la guida vincolata dell’App SSB impegnava il rider a presentarsi entro 15 minuti dall’inizio del turno e poi lo controllava nell’intera prestazione, “inducendolo non solo a attestare con un pulsante l’accettazione dell’ordine, ma, dopo di ciò, a cliccare il tasto di arrivo al ristorante, quello di ricezione del cibo, quello di consegna al cliente, con continua geolocalizzazione del suo operato e senza possibilità di organizzarsi diversamente, ad esempio, scegliendo di eseguire più ordini contemporaneamente (salvi ordini plurimi così come tali già programmati dalla SRL)”;

– in definitiva, quindi, l’unica vera autonomia rimasta al collaboratore, nella fase funzionale, consisteva nella scelta del tragitto da effettuarsi (una strada piuttosto che un’altra), ovvero (nella fase genetica del rapporto) se e quando lavorare per il committente. Ciò poiché il corriere, una volta accettato l’ordine, era “pienamente sottoposto, in ogni sua singola fase, all’organizzazione dell’opponente, nella quale era inserito, con modalità esecutive disciplinate unilateralmente dalla stessa e con propria autonomia residua assai limitata”;

– le regole comportamentali sopra descritte non possono collocarsi nell’ambito di un coordinamento ai sensi dell’articolo 409 c.p.c., in quanto venivano unilateralmente disposte tramite la piattaforma dalla SRL per tutti gli operatori in modo indistinto e non frutto di un libero accordo sulle modalità operative tra le parti. In altri termini, essendo di provenienza unilaterale della committente non si può configurare, per le stesse. l’elemento della coordinazione di cui all’articolo 409, n. 3 c.p.c. che, diversamente, richiede un accordo tra le parti e non una prescrizione vincolante di una sola di esse”.

Pertanto, a tali prestatori va “applicata la disciplina del lavoratore subordinato, con inquadramento nel V livello del CCNL Logistica, con eccezione dell’articolo 10, c. 1, del D.Lgs. n. 81/15, con conseguente obbligazione per contributi, interessi e sanzioni nei rapporti con l’INPS e per premi nei rapporti con l’INAIL unicamente per l’orario effettivamente svolto dai collaboratori, da determinarsi dal Login fino al Logout dalla piattaforma per ogni singolo giorno lavorativo e con versamenti da effettuarsi nella gestione Dipendenti, con le aliquote contributive per il lavoro subordinato, per quanto riguarda il debito nei confronti dell’INPS”.

Sentenza

 

Riders e tutela previdenziale
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