Pierfrancesco QuattrocchiCon riguardo alla natura retributiva dei benefits assegnati ai dipendenti, la Corte di Cassazione (ord. 18 ottobre 2023, n. 28990) ha affermato che “il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore, sicché la concessione del benefit si risolve in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14388/2000 e n. 14835/2009). Ove il benefit costituisca invece la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385/2009, cit.).
“Ne consegue che il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro, nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro” (v. Cass. n. 586/2017).