Al dirigente medico che sostituisce il dirigente di struttura complessa di un’azienda sanitaria spetta soltanto l’indennità sostitutiva.

Nota a Cass. (ord.) 6 dicembre 2023, n. 34155

Maria Novella Bettini

“La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”.

Così, la Corte di Cassazione (ord.) 6 dicembre 2023, n. 34155, in linea con l’orientamento maggioritario (v. Cass. n. 27109/2022) diversamente dalla decisione della Corte di Appello di Firenze. I giudici del merito, infatti, avevano accolto la domanda proposta da un dirigente medico circa la condanna della ASL Toscana Centro al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto dell’attività di dirigente di struttura complessa per oltre cinque anni in sostituzione del titolare andato in quiescenza percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell’8.6.2000.

Sentena

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 6 DICEMBRE 2023, N. 34155

Svolgimento del processo

– che, con sentenza del 3 maggio 2018, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta dal Dott. A.A. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale (Omissis) avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto dell’attività di dirigente di struttura complessa per oltre cinque anni in sostituzione del titolare andato in quiescenza percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell’8.6.2000;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell’art. 36 Cost., avendo la contrattazione collettiva previsto per l’evenienza apposito emolumento dato dall’indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASL (Omissis) affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste con controricorso il Dott. A.A.;

– che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Motivi della decisione

– che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello del Dott. A.A. sollevata dalla ASL ricorrente per difetto di specificità delle censure proposte;

– che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15, 15 bis e 15 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19, 24 e 29, art. 18 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, 2103 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 36 Cost., la ASL ricorrente sostiene essere applicabile al caso di specie unicamente l’indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica, non configurandosi in tale evenienza lo svolgimento di mansioni superiori poiché la sostituzione avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria;

– che il primo motivo si rivela inammissibile, dovendo ritenersi inconfigurabile il denunciato vizio di omessa pronunzia in relazione ad una eccezione di carattere processuale, da considerarsi, al contrario, fatta oggetto di una pronunzia di rigetto implicita nell’aver il giudicante dato corso al giudizio sul merito della causa: in tal senso è costante la giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 10422/19);

– che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”. – che, pertanto, il secondo motivo va accolto, dichiarato inammissibile il primo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;

– l’alterno esito dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Dirigente medico che sostituisce dirigente di struttura complessa
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