Il risparmio di spesa di per sé non è sufficiente a giustificare il licenziamento di un determinato dipendente.

Nota a Cass. (ord.) 14 novembre 2023, n. 31660

Giuseppe Catanzaro

Qualora un’azienda ipotizzi la necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi con successivi licenziamenti, “è necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si tratti di ruoli comparabili…”.

Tale operazione appare logica e coerente ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento “in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione dell’ unico posto di lavoro… senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso… non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 14 novembre 2023, n. 31660; v. anche Cass. n. 25201/2016). La Corte territoriale, invece, con riguardo al nesso causale, si era limitata ad affermare che una volta accertato il passivo di bilancio, il successivo licenziamento era connesso necessariamente alla esigenza di conseguire un risparmio. In particolare, il giudice di merito non aveva accertato in modo corretto che i costi da ridurre dovevano essere inevitabilmente quelli relativi alla posizione del lavoratore ricorrente, asserendo che “qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall’ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e quindi la scelta del lavoratore”.

Pertanto, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata ha violato le regole in materia di accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, nonché quelle sull’effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del giustificato motivo oggettivo.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 14 NOVEMBRE  2023, N. 31660

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza in atti, ha respinto il reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49 proposto da A.A. avverso la sentenza del giudice del lavoro di Bolzano che rigettava l’impugnazione proposta contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione A.A. con sei motivi al quale ha resistito la Fondazione con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis.1. c.p.c., comma 1. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., comma 2, u.p..

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo di ricorso si sostiene, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del principio generale del ne bis in idem, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., conflitto con giudicato esterno ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Deduce il ricorrente che la Corte ha violato il principio del bis in idem che impedisce il licenziamento del lavoratore per il medesimo fatto: il ricorrente era stato già licenziato per giustificato motivo oggettivo ed il secondo licenziamento, sempre per giustificato motivo oggettivo, costituiva una mera reiterazione sostanziale del primo, anche se in presenza di una differenza collegata alla diversa qualificazione dei motivi di risparmio.

Deve essere premesso che, secondo quanto riportato in sentenza, nella lettera raccomandata del 03/02/2017 la Fondazione ha comunicato il secondo licenziamento sostenendo che la soppressione del ruolo del sesto violoncello risultava misura necessaria per il ripianamento del deficit di bilancio, nell’ambito di una politica programmatica che doveva tendere a ridurre anche i costi del lavoro ed in applicazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991. Nella lettera si dava altresì atto del rifiuto del dipendente dell’offerta di un contratto a tempo indeterminato part-time (del 30% e del 50% dell’orario full time).

Secondo la Corte di appello non esisteva identità della ragione giustificatrice del secondo licenziamento rispetto al precedente, atteso che il primo licenziamento era stato irrogato in considerazione del constatato sottoutilizzo del sesto violoncello a fronte di una situazione economica difficile, che imponeva a livello generalizzato il taglio di contributi, sovvenzioni e sprechi di denaro pubblico, contributi che negli ultimi anni erano sensibilmente diminuiti. Secondo la Corte il lavoratore non era stato neppure licenziato per il rifiuto di accettare la proposta di trasformazione di contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale che la Fondazione aveva comunicato con la lettera del 05/12/2016. Il lavoratore era stato di nuovo licenziato per l’esigenza di soppressione del posto e la situazione di difficoltà economica; la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale configurava invece una proposta per assolvere al tentativo di repêchage all’interno di un licenziamento per giustificato motivo.

Sulla scorta delle premesse deve ritenersi l’infondatezza del motivo di ricorso, atteso che la valutazione operata dai giudici di appello sul contenuto dei due atti di recesso e sulla loro diversità sostanziale appare un corretto ed esaustivo accertamento che, avuto riguardo alle ragioni addotte ed anche al lasso di tempo intercorso tra l’uno e l’altro recesso per g.m.o., si sottrae alle censure sollevate con il motivo di ricorso.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente sostiene, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c. ed art. 350 c.p.c. per anticipazione del giudizio nel provvedimento di rigetto della richiesta di astensione del giudice relatore del precedente licenziamento; posto che il Consigliere relatore, considerata l’eccezione del ne bis in idem, vista la sua posizione di Relatore estensore anche nel precedente giudizio di licenziamento, aveva richiesto, il 12.03.20, di potersi astenere, essendo, nuovamente, Consigliere relatore nel procedimento 66/201830. La presidente preposta, invece, con provvedimento depositato il 20.03.20, aveva rigettato l’istanza sul presupposto che “il presente procedimento attiene ad altro successivo atto di licenziamento, che presuppone pertanto autonoma diversa valutazione dei presupposti”, e ritenendo, quindi, l’insussistenza della ipotesi ex art. 51 c.p.c. o la presenza di gravi motivi.

Il motivo non è fondato poiché il ricorrente avrebbe avuto l’onere di presentare l’istanza di ricusazione nei confronti del giudice di cui lamenta l’anticipazione del giudizio, in assenza della quale non si determina alcuna automatica nullità della sentenza. In tali termini si è pure espressa la giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (v. Cass.16831/22).

3.- Il terzo motivo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce l’inesistenza del nesso di causalità tra esigenza produttiva ed organizzativa; la nullità della sentenza per motivazione apparente, attesa la peculiarità della fattispecie (reiterato licenziamento per esubero del dipendente divenuto stabile per sentenza e non per concorso), considerato che il lavoratore era stato già licenziato per presunti motivi di risparmio e ristrutturazione aziendale oltre che per soppressione del ruolo.

4.- Il quarto motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione in tema di nesso di causalità tra licenziamento e motivi, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 in collegato disposto con l’art. 2697 c.c. ed art. 116 c.p.c. (inesistenza della ragione a fondamento del licenziamento, soppressione del ruolo e le ragioni di risparmio); violazione e falsa applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 20, comma 1, lett. b.

4.1. Il terzo e quarto motivo, i quali possono essere esaminati unitariamente per la connessione delle censure esposte, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

In materia di nesso causale tra la ragione addotta ed il licenziamento del ricorrente, la sentenza gravata si limita ad asserire che, accertato il passivo di bilancio, il licenziamento di Del Torre fosse necessariamente connesso alle necessità di conseguire il risparmio in un determinato settore lavorativo.

Tale affermazione si rivela però tautologica ed ingiustificata posto che non si comprende da quali elementi di giudizio la Corte abbia ricavato che le esigenze di contrazione dei costi dovessero limitarsi ad un determinato settore lavorativo piuttosto che ad un altro, quando, invero, nella lettera di licenziamento la stessa Haydn precisa che la soppressione avveniva “nell’ambito di una politica programmatica che dovrà tendere a ridurre anche i costi del lavoro”.

Non risulta perciò correttamente accertato che i costi da ridurre dovessero essere necessariamente quelli del VI violoncello e riguardare quindi la posizione di lavoro rivestita dal ricorrente.

Inoltre, sul punto la Corte di appello ha sostenuto di non poter in alcun modo sindacare la ragione addotta “in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall’ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e quindi la scelta del lavoratore”. Per questo motivo la Corte d’appello ha pure rigettato le osservazioni del lavoratore concernenti la mancata soppressione di un altro e più costoso posto di lavoro – quello del terzo corno – perché, ad avviso della Corte, si tratterebbe di scelte datoriali insindacabili.

Così facendo però la sentenza ha non solo violato le regole in materia di accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, ma anche quelle sull’effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.; posto che, se è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si trattava di ruoli comparabili – in quanto parimenti non previsti in organico – come nel caso del terzo corno.

Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro (peraltro già soppresso precedentemente); senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore” (come osservato da questa Corte nella nota sentenza n. 25201 del 07/12/2016).

5.- Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dei principi in essa espressi (prevenzione e repressione di abusivo ricorso a contratti a termine), violazione e falsa applicazione dell’art. 1343 c.c., nullità del licenziamento per causa illecita, licenziamento ritorsivo e/o esemplare.

Il motivo presenta profili di inammissibilità sia per le modalità di articolazione delle censure, connotate da mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, sia per la novità delle censure riferite alla violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dei principi in essa espressi (prevenzione e repressione di abusivo ricorso a contratti a termine) e per l’inosservanza del principio di autosufficienza. Le censure sono inoltre inammissibili laddove mirano alla revisione del giudizio di merito formulato dalla Corte di appello in ordine alla insussistenza di una fattispecie di nullità del licenziamento per causa illecita, licenziamento ritorsivo e/o esemplare, formulato dai giudici di merito sulla scorta di un’attenta ricostruzione della complessa vicenda fattuale, in mancanza del carattere unico e determinante del motivo illecito.

6.- Con il sesto motivo si prospetta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 185 bis c.p.c.. In relazione alla regolazione delle spese di lite effettuata dalla Corte di appello.

Il motivo resta assorbito dovendo le spese essere nuovamente regolate all’esito del giudizio di rinvio, per effetto della sentenza di cassazione ex art. 336 c.p.c., comma 2.

7. – In forza di quanto fin qui osservato vanno quindi accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, mentre devono essere respinti il primo, il secondo e il quinto, assorbito il sesto motivo; la decisione deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, rimettendosi la causa al Giudice del merito, indicato in dispositivo, per la prosecuzione del giudizio.

8.- Il giudice del rinvio procederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinge il primo, il secondo e il quinto, assorbito il sesto motivo; la decisione deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’appello di Trento sezione di staccata di Bolzano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

 

Risparmio spesa e licenziamento
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