Il dirigente medico al quale sia stato revocato anticipatamente l’incarico assegnato (per riorganizzazione dei reparti ospedalieri mediante costituzione di un Dipartimento unico di Chirurgia Generale, Specialistica e Oncologica destinato ad aggregare sotto ogni profilo tutte le strutture di area chirurgica, sia a direzione universitaria, sia a direzione ospedaliera) ha diritto all’attribuzione di una funzione dirigenziale equipollente a quella revocatagli.
Nota a App. Genova 7 aprile 2023, n. 74
Maria Novella Bettini
Nel caso di revoca ante tempus di un incarico di dirigenza medica per comprovate ragioni organizzative senza attribuzione di altra specifica funzione dirigenziale (sia di direzione che professionale), peraltro promessa con apposita delibera, sussiste in capo al dirigente revocato un vero e proprio diritto soggettivo a mansioni formalmente equivalenti a quelle svolte, in base al CCNL Dirigenza medica, suscettibile, in caso di violazione, di risarcimento (nel caso di specie professionale non patrimoniale di svilimento delle competenze professionali e di lesione dell’immagine verso l’esterno tra cui in primo luogo i colleghi della struttura) per tutto il tempo per il quale è durato l’inadempimento.
È quanto afferma la Corte di Appello di Genova, con una rilevante decisone ricca di spunti di riflessione, in merito alla vicenda di un ospedale che ha costituito una nuova Unità Operativa Complessa e a Direzione Universitaria, denominata Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, procedendo nel contempo alla sua organizzazione e funzionamento.
Tale operazione, attuata mediante accorpamenti, aggregazioni, soppressioni e nuove perimetrature e/o qualificazione di quanto esistente, ha condotto alla “costituzione di un Dipartimento unico di Chirurgia Generale, Specialistica e Oncologica destinato ad aggregare sotto ogni profilo tutte le strutture di area chirurgica, sia a direzione universitaria, sia a direzione ospedaliera, tra le quali I’U.O. Chirurgia Plastica” già diretta dal dirigente in questione.
Nello specifico, l’azienda, dopo la revoca dell’incarico di Direttore della struttura (accorpata a quella Universitaria già diretta dal dirigente medico, “non gli ha attribuito altra specifica funzione dirigenziale sostanzialmente equipollente lasciandolo effettivamente senza altro incarico (sia di direzione che di natura professionale)”. Peraltro, con la stessa delibera con cui era stata deliberata la revoca anticipata, l’amministrazione si era formalmente impegnata ad attribuire al medico un altro incarico dirigenziale equivalente.
Come noto, in via generale, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2013 c.c. “assumendo rilievo solo il criterio della equivalenza formale delle mansioni secondo quanto i CCNL prevedono in astratto” (v. Cass. ord. n. 17224/2020; Cass. ord. n. 30412/2019 e Cass. n. 26618/2019). Pertanto, “i dirigenti medici non possono vantare alcun diritto soggettivo a svolgere incarichi equivalenti per qualità e quantità a quelli affidati ad altri medici della medesima struttura o a quelli svolti da loro stessi in precedenza”.
Tale principio, tuttavia, riguardando il mancato rinnovo di un incarico dirigenziale scaduto, non può essere applicato all’ipotesi in esame di revoca ante tempus dell’incarico, avvenuta, come detto, per ragioni oggettive di riorganizzazione dei reparti ospedalieri.
Tutto ciò premesso, pur non avendo il dirigente “alcun diritto, a seguito dell’accorpamento di cui sopra, alla direzione della struttura complessa di Chirurgia Plastica, in ogni caso pare evidente che la Direzione Generale dell’Istituto avrebbe dovuto senza indugio conferirgli altro incarico equipollente, come espressamente riconosciuto dalla delibera sopra richiamata”.
Pertanto, il dirigente (pur mantenendo il medesimo trattamento retributivo per tutta la durata dell’incarico revocato) – dal momento che è rimasto, per quasi due anni, senza attribuzione di una funzione dirigenziale equipollente a quella revocatagli, in violazione del preciso impegno assunto dall’azienda ospedaliera – ha diritto al risarcimento del danno professionale non patrimoniale (di svilimento delle competenze professionali e di lesione dell’immagine verso l’esterno tra cui in primo luogo i colleghi della struttura) che dev’essere risarcito in via equitativa.
Il testo della sentenza:
App. Genova 7 aprile 2023, n. 74
La Corte d’Appello di Genova è stata chiamata a decidere in merito ad un provvedimento di revoca ante tempus di un incarico disposto per comprovate ragioni organizzative. La legittimità della riorganizzazione dell’Azienda sanitaria non è stata contestata dal dirigente medico ricorrente tanto è vero che – proprio per questo motivo – la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo con sentenza n. 442 del 2018 la causa al primo giudice che l’aveva declinata a favore del giudice amministrativo.
Il fatto È pacifico ed incontestato, afferma la Corte, che F.M., dirigente medico di Il° livello specializzato in chirurgia plastica dipendente dell’allora Ospedale San Martino, dal 2001 al 2013 abbia diretto l’Unità Operativa a direzione ospedaliera denominata Chirurgia Plastica in forza di una serie di contratti individuali di lavoro aventi durata quinquennale di cui l’ultimo relativo al periodo 02/05/2011 – 01/05/2016.Con delibera del 11 ottobre 2013, prot. 13974 la direzione generale dell’IRCSS, premesso che tale struttura ospedaliera sarebbe stata accorpata dal successivo 16 ottobre 2013 nella Unità Operativa denominata chirurgia plastica e ricostruttiva a direzione universitaria, gli comunicò la cessazione dell’incarico di direttore della struttura ospedaliera, assicurandogli tuttavia l’attribuzione di altro incarico dirigenziale ed il mantenimento del medesimo trattamento retributivo goduto sino alla data di scadenza naturale del contratto (30 aprile 2016.). La revoca dell’incarico di Direzione della SC assunta da F.M. fino al 2013 trova incontestata e prima fonte nella attribuzione alle Regioni del riordino del Servizio Sanitario Regionale, avvenuta con L. 41/06, normativa integrata nel 2011 con la previsione della costituzione dell’attuale struttura esistente, struttura tenuta al rispetto oltre che, come ovvio, delle fonti normative, del proprio emanando Regolamento e delle Intese previste e concluse con l’Università di Genova.
In tale contesto e con tutte le dovute disposizioni in materia di spese e in precisa attuazione di normative e precedenti delibere, l’Ospedale San Martino, tenuto conto anche di quanto approvato dal Cda dell’Università di Genova e della sinergia cogente con quest’ultima, ha costituito dunque una nuova Unità Operativa Complessa e a Direzione Universitaria denominata Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, nel contempo procedendo alla propria organizzazione e funzionamento, sulla base del Regolamento nelle more approvato, e, pertanto, alla ricognizione di tutte le strutture complesse a direzione ospedaliera e universitaria di tutte le aree a tal punto presenti, evidenziandosi una situazione generale di accorpamenti, aggregazioni, soppressioni e nuove perimetrature e/o qualificazione di quanto esistente. Ciò in una modulazione, a norma di Regolamento, molto complessa e di portata generale che ha condotto alla costituzione di un Dipartimentounico di Chirurgia Generale, Specialistica e Oncologica destinato ad aggregare sotto ogni profilo tutte le strutture di area chirurgica, sia a direzione universitaria, sia a direzione ospedaliera, tra le quali I’U.O. Chirurgia Plastica già diretta da F.M..
La questione è dunque quella di verificare la correttezza del comportamento dell’Azienda che, dopo aver legittimamente revocato a F.M. l’incarico di Direttore della S.C. accorpata a
quella Universitaria già diretta dal prof. S., non gli ha attribuito altra specifica funzione dirigenziale sostanzialmente equipollente lasciandolo effettivamente senza altro incarico (sia di direzione che di natura professionale) che gli era stato promesso con la delibera del 11 ottobre 201, fino a che, con lettera Protocollata in data 29 maggio 2015, non venne convocato per la sottoscrizione di un contratto individuale, che tuttavia venne rifiutato dall’odierno appellante in quanto ritenuto inadeguato. Quale diretta conseguenza dell’istituzione del predetto Dipartimento, nell’ottobre 2013, con apposita delibera, alcune U.O dell’area chirurgica sono state disattivate, mentre altre sono state aggregate, tra cui appunto quella diretta dall’odierno appellante (in forza di un incarico la cui scadenza naturale era stata fissata al 30 aprile 2016), all’U.O. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva a direzione universitaria, all’epoca diretta dal Prof. S. Ciò ha determinato, da un lato, la revoca di F.M. dall’incarico di Direttore della sua originaria struttura, in quanto accorpata e, dall’altro lato il mantenimento in capo al Direttore della struttura accorpante della posizione di vertice già assunta in quest’ultima e quindi al predetto Prof. S. La normativa applicabile e la decisione. Va anzitutto rilevato che il CCNL Dirigenza medica e veterinaria applicato al rapporto di cui si discute prevede il ruolo della dirigenza medica come unico, all’interno del quale possono solo configurarsi varie ipotesi di incarico rispetto alle quali è da escludersi qualsiasi gerarchizzazione (cfr. art 27 CCNL). Non solo: come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all’art. 2013 c.c. non trova applicazione, assumendo rilievo solo il criterio della equivalenza formale delle mansioni secondo quanto i CCNL prevedono in astratto (v., tra l’altro, Cass. 26618/2019; Cass. Ord. 30412/2019 e Cass. Ord. 17224/2020).
Al contempo la Suprema Corte ha altresì statuito e ribadito in più occasioni, come in contesti quali quello di specie, i dirigenti medici non possano vantare alcun diritto soggettivo a svolgere incarichi equivalenti per qualità e quantità a quelli affidati ad altri medici della medesima struttura o a quelli svolti da loro stessi in precedenza.
Tuttavia, questa giurisprudenza si riferisce evidentemente ai casi, ben differenti rispetto a quello in esame, di mancato rinnovo di un incarico dirigenziale scaduto, mentre nella fattispecie in esame ci si trova di fronte ad una revoca ante tempus dell’incarico, avvenuta come già detto, per ragioni oggettive di riorganizzazione dei reparti ospedalieri.
Non solo: nella delibera con cui si è decisa la revoca anticipata dell’incarico assegnato a F.M. scadente il 30 aprile 2016, l’amministrazione si è formalmente impegnata ad attribuirgli altro incarico dirigenziale equivalente. Da ciò consegue che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che F.M. non avesse un diritto soggettivo ma un semplice interesse non suscettibile di risarcimento in caso di violazione; ed ha altresì errato a ritenere che comunque di fatto il predetto avesse continuato a svolgere le proprie precedenti mansioni in sala operatoria, con ciò confondendo le funzioni istituzionali facenti capo a ciascun medico chirurgo con quelle ulteriori derivanti dal conferimento di uno specifico incarico dirigenziale. Infine il CCNL vigente nel caso di specie (che è quello del periodo 1998-2001, stipulato in data 8.6.2000), all’art.27 precisa quali sono le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici disponendo al primo comma che le tipologie di incarichi sono: a) incarico di struttura complessa di cui al D.Lgs n. 502/1992, b) incarico di direzione di struttura semplice, c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione di consulenza e di studio, d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività. Ciò premesso, pur non avendo F.M. alcun diritto, a seguito dell’accorpamento di cui sopra, alla direzione della struttura complessa di Chirurgia Plastica, in ogni caso pare evidente che la Direzione Generale dell’Istituto avrebbe dovuto senza indugio, conferirgli altro incarico equipollente, come espressamente riconosciuto dalla delibera sopra richiamata.
Ciò è avvenuto soltanto a fine maggio 2015 quando il dirigente medico venne convocato per la sottoscrizione di un contratto di attribuzione di alta specializzazione di valenza strategica aziendale. Il fatto che in quel periodo l’odierno appellante abbia continuato ad effettuare interventi di chirurgia plastica, come dichiarato dai testi escussi, non significa che gli sia stato attribuito un preciso incarico dirigenziale. La tesi dell’IRCSS e la decisione della Corte d’Appello di Genova La tesi dell’IRCSS secondo cui nella fattispecie in esame non sarebbe applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 502/92 non vertendosi in un’ipotesi di attribuzione di incarichi, ma di accorpamento di strutture disciplinate dal D.Lgs.517/1999, non coglie totalmente nel segno. È pur vero che l’azienda sanitaria non avrebbe dovuto predisporre una apposita procedura selettiva per la nomina del dirigente della nuova Struttura Complessa, legittimamente assegnata al prof. S.: tuttavia, il punto di caduta del ragionamento dell’Ospedale è che pacificamente per quasi due anni (da ottobre 2013 a fine maggio 2015) F.M. è rimasto senza attribuzione di una funzione dirigenziale equipollente a quella revocatagli, in violazione del preciso impegno assunto dall’azienda ospedaliera con la delibera del 11 ottobre 2013 sopra richiamata. Per cui la Corte conclude che è evidente che per tutto questo tempo, e cioè dal 16 ottobre 2013 al 3 giugno 2015 vi sia stata una lesione di un diritto alla professionalità con conseguente danno di natura non patrimoniale, essendo pacifico che F.M.. mantenne il medesimo trattamento retributivo per tutta la durata dell’incarico revocato; danno professionale non patrimoniale (di svilimento delle competenze professionali e di lesione dell’immagine verso l’esterno tra cui in primo luogo i colleghi della struttura) che dev’essere risarcito in via equitativa.