Nota a Cass. (ord.) 1° dicembre 2023, n. 33578
Laura Sonnino Silvani
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 33578 del 1° dicembre 2023, aderisce, dando continuità, al già espresso principio generale (cfr. ex multis Cass. n. 26246/2022) secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell’art. 2948 c.c., n.4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella controversia in esame, un lavoratore adiva in giudizio la società datrice al fine di vedersi riconosciute delle differenze retributive maturate dal 1° maggio 2007.
I Giudici di prima e di seconda istanza riconoscevano in capo al lavoratore tali crediti di lavoro, accogliendone il ricorso e respingendo contemporaneamente l’eccezione sollevata della società con riferimento all’avvenuta maturazione dei termini di prescrizione.
Avverso tale pronuncia, la società datrice provvedeva quindi a presentare ricorso in Cassazione, insistendo sull’avvenuta prescrizione dei crediti azionati, e, viceversa, il lavoratore resisteva sul punto con controricorso tempestivamente depositato.
All’esito del procedimento, la Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso della società datrice, cassava la sentenza di appello limitatamente all’avvenuta prescrizione dei crediti di lavoro che risultavano già prescritti al momento dell’entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, i.e. dal 18 luglio 2012, mantenendo fermo invece l’obbligo per la società datrice di versamento delle differenze retributive maturate dal luglio 2007 oltre accessori di legge.
Al fine di comprendere tale decisione è necessario effettuare un breve excursus sull’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di decorrenza dei crediti di lavoro.
Tale principio generale di matrice giurisprudenziale, nel silenzio del legislatore, si è evoluto a seguito di numerose sentenze della Corte di Cassazione e della Consulta che hanno tentato di dare risposta alla questione.
La disciplina generale in tema di prescrizione dettata all’interno del Codice Civile, da un lato riconosce, ex art. 2946 c.c., in tema di crediti di lavoro con cadenza periodica (i.e. con riferimento a retribuzioni, eventuali differenze retributive, lavoro straordinario e festività, straordinari…ecc.) una prescrizione pari a cinque anni, dall’altro, ex art. 2935 c.c., stabilisce che la prescrizione di un diritto comincia a decorrere dal giorno in cui la relativa pretesa può essere fatta valere.
Con espresso riferimento ai crediti di lavoro, nel periodo antecedente all’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970), la Corte Costituzionale, con la sentenza. n. 63 del 1966, aveva cercato di mitigare tale regime prescrizionale, stabilendo che, anche tenuto conto della situazione di subalternità del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, la prescrizione non potesse iniziare a decorrere in costanza del rapporto di lavoro (visti anche gli effetti pregiudizievoli che un’azione per l’esercizio di tale diritto avrebbe potuto avere sul decorso del rapporto di lavoro stesso).
Successivamente invece, dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori e delle conseguenti tutele reali introdotte con l’art. 18, la Consulta, con la sentenza n. 147 del 1972, aveva individuato due regimi diversi che, in base alla tutela riconosciuta al lavoratore, si muovevano su binari paralleli: da un lato, vi erano i rapporti di lavoro che presentavano garanzie di stabilità ed una tutela reale in caso di licenziamento illegittimo e per i quali la prescrizione decorreva, senza alcun differimento, dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e, dall’altro, quei rapporti che, invece, non godevano delle garanzie di stabilità reale e per i quali la prescrizione decorreva dalla cessazione del rapporto.
A seguito dell’entrata in vigore della “Legge Fornero” (L. n. 92 del 2012) e del “Jobs Act” (D.lgs. 23 del 2015) la tutela reale del rapporto di lavoro ha subito un importante ridimensionamento in luogo di una tutela indennitaria del lavoratore, conseguentemente, la giurisprudenza, ha deciso di rivedere il relativo regime di prescrizione dei crediti di lavoro.
Invero, tenuto conto che la reintegra del lavoratore non costituisce più la forma ordinaria di tutela dal licenziamento illegittimo, ma, semmai, una tutela residuale e gregaria rispetto alla tutela indennitaria, il lavoratore risulta nuovamente in una situazione di incertezza e soggezione nei confronti del datore di lavoro, tale per cui la giurisprudenza ha stabilito che la decorrenza dei termini di prescrizione debba cominciare a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tale orientamento ha una portata considerevolmente favorevole per i lavoratori, i quali, infatti, se dipendenti di aziende private con oltre 15 dipendenti, potranno rivendicare, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto, tutte le eventuali differenze retributive maturate e risalenti fino a cinque anni prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero, senza che possa venire formulata dal datore alcuna eccezione di prescrizione.
Di contro, le aziende dovranno invece dotarsi di sistemi di archiviazione contabile al fine di tutelarsi dalle eventuali pretese dei lavoratori, anche con riguardo a versamenti eventualmente effettuati in tempi piuttosto risalenti.
Ciò detto, dunque, nel caso di specie, tenuto conto che il lavoratore non aveva posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente al deposito del ricorso di primo grado (avvenuto in data 15 marzo 2017), la Corte di Cassazione ha voluto dare continuità alle precedenti pronunce, prima fra tutte la n. 26246/2022, riconoscendo l’avvenuta prescrizione dei crediti più risalenti, già prescritti a seguito dell’entrata in vigore della Legge Fornero (il 18 luglio 2012) e ammettendo perciò la liquidazione in capo al dipendente delle sole debenze maturate successivamente al luglio 2007.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE (ORD.) 1° dicembre 2023, n. 33578
Rilevato che
E.R. convenne in giudizio T.I. s.p.a. deducendo di aver svolto dal maggio 2007 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. corrispondenti alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere inquadrato dal 1 agosto 2007 nella qualifica indicata e domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge.
Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto. Pertanto, condannarono la società al pagamento delle differenze retributive sin dal 1° maggio 2007.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. s.p.a. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. G.V. ha resistito con tempestivo controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
Successivamente alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
Ritenuto che
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass. 06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre).
A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che, nel caso in esame, sono prescritti i ratei maturati prima del 18 luglio 2007.
Come risulta dalla sentenza della Corte di appello, infatti, la società oggi ricorrente è stata condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.5.2007 (così la sentenza di appello qui impugnata al primo paragrafo di pag. 2).
Pertanto, incontroversa l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al deposito del ricorso di primo grado (del 15.3.2017), va preso atto del fatto che i ratei più risalenti di maggio e giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) si erano oramai prescritti.
Ne consegue che in tali limiti il ricorso di T.I. s.p.a. è fondato e la sentenza impugnata, in tali ristretti limiti, deve essere cassata.
Rileva poi il Collegio che è possibile procedere, sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., alla decisione nel merito della causa poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, e, accertata come detto l’intervenuta prescrizione dei ratei di maggio e giugno del 2007, la società ricorrente resta tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1 luglio 2007 con gli accessori dovuti per legge.
Quanto alle spese, valutato l’esito complessivo della lite e tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, le stesse devono essere tenute ferme per i gradi di merito mentre per il giudizio di cassazione possono essere compensate per metà tra le parti.
La restante metà, liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico della società che è prevalentemente soccombente e deve essere distratta in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Riconvocatasi nella medesima composizione così decide:
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara prescritti i ratei di maggio e giugno 2007;
condanna la società ricorrente al pagamento dei ratei maturati dal 1° luglio 2007 con gli accessori dovuti per legge.
Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà che liquida in € 2.250,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi.