Il ricorso, in assenza di causali, a più contratti a termine e missioni nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato, anche se contenuti nel limite massimo di 24 mesi, è illegittimo se la prestazione svolta non è realmente temporanea.
Nota a Trib. Milano 9 maggio 2023, n. 882
Maria Paola Gentili
Sebbene il co. 2, art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, preveda “una durata massima di ventiquattro mesi per una successione di contratti (a termine ed in somministrazione) conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro…, esigenze di coerenza e di omogeneità ed onde evitare facili elusioni della previsione impongono di ritenere che anche in tal caso non si possa prescindere nel contratto oltre l’anno dall’indicazione della causale. Risulta infatti evidente che, diversamente opinando, la successiva protrazione del contratto di somministrazione oltre i 12 mesi dopo il contratto a tempo determinato consentirebbe l’elusione della disposizione del co. 1 e del co. 4 dell’art. 19, che impongono al fine della garanzia di temporaneità la sussistenza e l’indicazione della causale quando la durata ecceda appunto i 12 mesi”.
È quanto afferma il Tribunale Milano 9 maggio 2023, n. 882, in una fattispecie in cui i lavoratori ricorrenti avevano svolto per l’impresa convenuta successivi periodi di lavoro assunti a termine senza causale e successivamente erano stati inviati in missione nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato per un periodo complessivo superiore ai 12 mesi.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale i rapporti di somministrazione devono avere un carattere necessariamente temporaneo (sentenze C-681/2018 e C-232/20, ambedue annotate in q. sito da A. TAGLIAMONTE). La temporaneità “caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo”.
In particolare, la sentenza 17 marzo 2022, C-232/20, cit. ha stabilito che “costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
È vero che il co. 2, art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, prevede la sommatoria dei periodi di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, e la durata massima complessiva di 24 mesi.
Nondimeno, osserva il Tribunale, la giurisprudenza della CGUE impone di applicare anche alla somministrazione a tempo determinato le limitazioni temporali che caratterizzano il contratto di lavoro subordinato a termine. Ciò in quanto in entrambe le ipotesi ricorre la medesima esigenza di garantire l’effettiva temporaneità del ricorso a tale forma di utilizzo della mano d’opera nonché di evitare la precarizzazione del lavoratore. “Sussiste quindi anche nel caso di somministrazione a tempo indeterminato l’esigenza di applicare i medesimi vincoli formali e temporali in relazione alle singole missioni della somministrazione a tempo determinato”.