Violazione degli gli obblighi di informazione nei confronti del sindacato e delle rappresentanze sindacali aziendali.
Nota a Trib. Firenze 26 dicembre 2023, N.R.G. 3292
Giuseppe Catanzaro
Omettere le comunicazioni alle rappresentanze sindacali, obbligatorie in base alla L. n. 234/2021 (art. 1, co. da 224 a 227, L. n. 234/2021, recante la disciplina delle c.d. delocalizzazioni e della chiusura degli stabilimenti produttivi), costituisce condotta antisindacale.
È quanto afferma il Tribunale di Firenze 26 dicembre 2023, N.R.G. 3292, secondo cui, nel caso di specie, l’azienda non versava nelle condizioni che legittimavano il mancato ricorso alle procedure di comunicazione sindacale; procedure non applicabili alle aziende in crisi dotate di una “concreta prospettiva di risanamento”. Tale condizione non è stata allegata dal datore di lavoro. I giudici hanno considerato violati anche gli obblighi di informazione previsti dall’art. 9 CCNL metalmeccanici e dall’Accordo quadro del gennaio 2022 sul rilancio dell’impresa.
I giudici hanno rilevato che il co. 226 dell’art 1 della L. n. 234/2021 stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di comunicazione i datori di lavoro che si trovino in “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118”. La norma dunque prevede che siano esentati dalla comunicazione i soggetti che non solo si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, ma abbiano anche le caratteristiche per accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. Inducono a tale interpretazione sia la lettera (in particolare l’utilizzo della congiunzione “e”) che la ratio della norma: la composizione negoziata contempla al proprio interno un momento di confronto sindacale, in relazione alle ricadute occupazionali e sull’organizzazione del lavoro del piano volto alla soluzione della crisi (cfr art. 4, co. 3, CCII), confronto che finirebbe con il sovrapporsi a quello previsto dalla comunicazione di cui oggi si discute. La procedura di composizione negoziata (attualmente disciplinata dagli artt. 12 e ss del CCII per come modificati dall’art 6, D.Lgs.17 giugno 2022, n. 83) presuppone l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, intesa come ragionevole (cfr. art. 12, co. 1 nonché art. 17, co. 5), ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche, implicante quindi una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’impresa. Nel caso di specie parte datoriale non ha allegato l’esistenza di tali concrete prospettive di risanamento.