Flavia Durval
La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie va letta alla luce della interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale ha precisato che con l’espressione ferie annuali retribuite contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 (recepita con D.LGS. n. 66/2003; v. anche Direttiva n. 93/104/CE) fa riferimento al fatto che “per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria” (v. CGUE 20 gennaio 2009, C.350/06 e C-520/06).
Tale orientamento è volto ad assicurare al lavoratore una situazione equiparabile a quella ordinaria in atto nei periodi di lavoro, posto che una diminuzione della retribuzione potrebbe risultare idonea a dissuaderlo (in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione) dall’esercitare il diritto alle ferie, (v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, nonché 13 dicembre 2018, C 385/17, in q. sito con nota di S. GIOIA).
Ed infatti qualsiasi incentivo o sollecitazione volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che intende assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (v. CGUE 13 gennaio 2022, C-514/20).
Sulla stessa linea si colloca, la Corte di Cassazione secondo cui la retribuzione durante le ferie “comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore” (v. Cass. n. 2674/2024 e n. 13425/2019, in q. sito con nota di F. DURVAL). Egualmente è a dirsi per l’indennità sostitutiva delle ferie (v. Cass. n. 37589/2022).
In particolare, secondo la Corte:
a) Il lavoratore ha diritto alle ferie annuali ed alla garanzia dei livelli di retribuzione durante il godimento delle stesse, posto che una diminuzione del livello retributivo potrebbe dissuaderlo dall’esercizio del diritto in questione (Cass. ord. 4 gennaio 2024 n. 284, in q. sito con nota di R. FABOZZI);
b) La retribuzione corrisposta durante le ferie e quella erogata per mancato godimento delle stesse corrisponde a quella ordinaria comprensiva di ogni importo pecuniario ricevuto dal lavoratore nell’esercizio delle sue funzioni (Cass. 26 giugno 2023, n. 18160 (in q. sito con nota di F. DURVAL);
c) Se il lavoro straordinario ha carattere strutturale non può essere escluso dalle voci della retribuzione durante il periodo feriale (Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320);
d) L’indennità integrativa di volo va computata nella retribuzione da corrispondere durante le ferie (Cass. 23 giugno 2022, n. 20216. in q. sito con nota di F. DURVAL).
Sulla questione, v. anche in q. sito, F. DURVAL e A. TAGLIAMONTE, Ferie e retribuzione, Monotema, n. 6/2019.