Il soggetto residente in uno Stato UE che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, trasferisca la propria residenza in Italia ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo, può applicare il regime forfettario.

Nota a AdE Risp. 22 febbraio 2024, n. 50

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in oggetto, è tornata ad occuparsi delle cause ostative al regime forfetario, con particolare riferimento a quelle recate alle lett. d-bis) e d-ter) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014.

In termini generali, il regime forfetario si connota per essere un regime fiscale particolarmente vantaggioso e semplificato a favore delle persone fisiche il cui il beneficio principale consiste in una tassazione particolarmente contenuta (il 15% di norma, ovvero il 5% in taluni casi specifici). Esso viene riconosciuto ai soggetti che rispondono a specifici requisiti, tra i quali il rispetto di una soglia massima di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente, nonché il rispetto di altrettanto specifiche condizioni di accesso/permanenza al regime, oggetto di revisione nel corso degli anni.

Tra queste operano le sopracitate lett. d-bis) e d-ter), secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario:

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni [lett. d-bis) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014];
  • i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica  di  tale  soglia  è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato [lett. d-ter) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014].

Il dubbio alla base della Risposta n. 50/2024 riguardava la possibilità di applicare il regime in esame ad un soggetto che intendeva trasferire la propria residenza fiscale, da uno Stato UE all’Italia, in presenza delle seguenti condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro dipendente nell’anno 2023;
  • apertura della nuova partita IVA italiana nel 2024;
  • fatturazione delle prestazioni, anche in favore del precedente datore di lavoro, in applicazione del regime forfettario;
  • percezione di compensi per lavoro dipendente nell’anno 2023 superiori a 30.000 euro.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in base alle circostanze descritte nell’interpello, non venissero integrate le cause ostative di cui alle lett. d-bis) e d-ter) in quanto, da un lato, in relazione alla causa di esclusione di cui alla lett. d-bis) della L. 190/2014 (attività svolta prevalentemente in favore di precedenti datori di lavoro), secondo l’Agenzia delle entrate, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero, non sussisterebbero i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia evitare l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato (in questo senso già la Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 173/2019). Dall’altro, sempre secondo l’Agenzia delle entrate, neppure risulta ravvisabile l’altra causa di esclusione prevista dalla lett. d-ter) dell’art. 1 co. 57 della L. 190/2014 (possesso di redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro nell’anno precedente), in quanto, nella fattispecie, il rapporto di lavoro all’estero sarebbe cessato nel 2023, mentre l’attività in regime agevolato sarebbe avviata nel 2024.

Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle entrate, il soggetto non residente di cui all’istanza può legittimamente fatturare le prestazioni dallo stesso eseguite in applicazione del regime forfettario a decorrere dal 2024.

Regime forfettario e soggetto non residente
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