La  revoca delle facilitazioni di viaggio ai lavoratori che abbiano promosso un giudizio nei confronti dall’azienda datrice di lavoro ha natura ritorsiva e, in quanto tale, è nulla.

Nota a Trib. Milano 23 gennaio 2024, R.G. n. 10152/2023

Sonia Gioia

La decisione di revocare le agevolazioni di viaggio ai dipendenti che abbiano agito in giudizio per la tutela dei propri diritti nei confronti della parte datoriale è nulla in quanto “è sorretta da motivo illecito ed è volta a perseguire uno scopo del tutto immeritevole di tutela”, con conseguente diritto dei lavoratori al ripristino immediato delle stesse.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano 23 gennaio 2024, R.G. n. 10152/2023, in relazione ad una fattispecie concernente alcuni lavoratori, impiegati presso Ita Airways, che lamentavano l’illegittimità del provvedimento datoriale di revoca delle facilitazioni di viaggio, concesse al personale dipendente al momento dell’assunzione, per il solo fatto di aver aderito ad un contenzioso in materia retributiva nei confronti della società datrice di lavoro.

Al riguardo, il giudice ha rilevato che, secondo la normativa aziendale, le agevolazioni di viaggio, che permettono di acquistare biglietti aerei e di viaggiare a condizioni di miglior favore, vengono rilasciate ai dipendenti (e agli altri beneficiari da questi indicati) in virtù di concessione discrezionale della società datrice.

L’azienda, “senza alcun preavviso e del tutto discrezionalmente”, può sospendere e/o revocare le facilitazioni concesse al lavoratore (e anche nei confronti di tutti i beneficiari diretti e indiretti) in caso di “giudizio azionato dal dipendente nei confronti della Società” (punto 6.1, Regolamento relativo alle facilitazioni di viaggio).

Ad avviso del Tribunale, la revoca delle agevolazioni ai prestatori che abbiano agito nei confronti della parte datoriale e la disposizione regolamentare soprarichiamata, che ne costituisce il presupposto, devono ritenersi “palesemente illegittime”, in quanto aventi natura non tanto discriminatoria quanto ritorsiva.

In particolare, deve escludersi la condotta discriminatoria dal momento che il regolamento e il provvedimento aziendale colpiscono indistintamente tutti i prestatori che si trovano nella medesima situazione, vale a dire coloro che hanno proposto un giudizio nei confronti della società, mentre affinché sussista una violazione del principio di parità di trattamento, ai sensi dell’art. 2, D.LGS. 9 luglio 2003, n. 216 (attuativo della Dir. 2000/78/CE e della Dir. 2014/54/UE), è necessaria la descrizione di un comportamento che possa far ritenere che il lavoratore che lamenti la discriminazione abbia subìto un trattamento difforme da quello riservato ad altri soggetti che versino nelle medesime condizioni e del c.d. “termine di comparazione essenziale al fine di dimostrare la discriminatorietà della condotta” (Trib. Torino 27 ottobre 2020).

Diversamente, la revoca delle concessioni di viaggio deve qualificarsi come ritorsiva poiché si configura come un’ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento del lavoratore che “non solo è legittimo, ma è addirittura espressione di un diritto avente rango costituzionale” (art. 24 Cost.), con la conseguenza che il provvedimento datoriale, adottato in attuazione del regolamento aziendale, va dichiarato nullo in quanto sorretto da motivo illecito, ai sensi dell’art. 1345 c.c., a nulla rilevando il carattere discrezionale delle concessioni (Cass. n. 1195/2019).

Ciò, dal momento che la norma dettata dall’art. 1345 c.c. che, derogando al principio secondo cui i motivi dell’atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all’art. 1324 c.c., si applica anche agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l’illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa (ex art. 1343 c.c.), nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (Cass. n. 20197/2005).

Nel caso di specie, il giudice, nell’accogliere le doglianze dei lavoratori ricorrenti, ha ritenuto “lampante” la natura ritorsiva della decisione di revocare le facilitazioni di viaggio per il solo fatto di aver agito per la tutela dei propri diritti e, per l’effetto, ha condannato la società datrice al ripristino immediato delle stesse.

Sentenza 

Ritorsiva la revoca delle agevolazioni ai dipendenti che abbiano agito nei confronti della società datrice
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