Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi delle attività aziendali e predisporre le misure di sicurezza idonee a evitarli, operando non in maniera parziale o generica ma tenendo conto dello specifico contesto operativo.

Nota a Cass. 12 gennaio 2024, n. 1437

Pamela Coti

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione 12 gennaio 2024, n. 1437, con riguardo al tragico evento morte di un lavoratore, deceduto in azienda, schiacciato da un enorme contenitore che egli tentava di riparare, con conseguente condanna del datore di lavoro per omicidio colposo.

I Giudici di legittimità hanno precisato che:

  • la sottovalutazione del rischio da parte del datore di lavoro è da considerarsi l’antecedente logico della mancata adozione di modalità di lavoro atte a ridurne i rischi, dell’inadeguata informazione e formazione dei lavoratori e della mancata previsione di una procedura di intervento in grado di ridurre al minimo il rischio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • “l’analisi del rischio va effettuata in diretta relazione con il contesto lavorativo e con le mansioni assegnate ai lavoratori” non essendo sufficiente ritenere adeguatamente valutato il rischio dell’attività lavorativa menzionato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • la valutazione dei rischi, anche qualora operata, richiede poi l’adozione delle relative misure di prevenzione e, comunque, “non esclude la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione” (Cass. n. 43350/2021);
  • “il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione e di indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”;
  • il datore di lavoro, quale soggetto garante del rischio, è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della ragionevole prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto; inoltre, gli obblighi di formazione e informazione posti a carico del datore di lavoro prescindono dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore e devono essere funzionali per fronteggiare l’eventuale condotta negligente, imprudente o imperita di quest’ultimo (Cass. 8163/2020).

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE  12 GENNAIO 2024, N. 1437

 

Svolgimento del processo

1.La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza assolutoria emessa il 26/01/2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarando A.A. responsabile del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. equivalente alla aggravante, lo ha condannato alla pena, ridotta per il rito, di mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena.

2. A.A. è imputato, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della B.B. Italia Spa, dunque datore di lavoro, di aver cagionato per colpa la morte del dipendente C.C., assunto con mansioni di magazziniere in data 1° marzo 2017. Il lavoratore, mentre stava svolgendo, mediante l’utilizzo di un carrello elevatore, operazioni di carico – scarico e di movimentazione di bancali depositati su pallets in legno delle dimensioni di cm. 120 x 100 x 95 costituiti da 55 sacchi di plastica del peso di kg. 25 ciascuno, contenenti granulati plastici imballati e avvolti1 con un telone di polietilene, impilati e sovrapposti ad altri analoghi bancali, avendo constatato che l’imballo del bancale inferiore non era integro in quanto due sacchi erano stati in precedenza accidentalmente forati con le forche del muletto, seguendo una prassi aziendale consolidata era sceso dal muletto e si era avvicinato al bancale per ripristinare l’imballaggio utilizzando della carta da pacco, del nastro adesivo, e un cutter; improvvisamente, a causa della perdita di equilibrio del bancale inferiore dovuta alla fuoriuscita del granulato, i due bancali sovrapposti del peso di kg.1.375 circa ciascuno, si erano ribaltati schiacciandolo e soffocandolo così da derivarne la morte. In Mornico al Serio in data 1/9/2017.

All’imputato si addebitano condotte assistite da colpa specifica, consistente:

– nella violazione dell’art.28, comma 2 lett. a) d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 per non avere adeguatamente valutato o comunque per avere sottovalutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il rischio specifico di schiacciamento del corpo dell’operatore per i lavoratori magazzinieri addetti alla movimentazione dei carichi, connesso alla caduta di bancali a causa della rottura e del ripristino degli imballi nel contesto delle modalità di lavoro e di movimentazione dei bancali, erroneamente ritenendo tale rischio poco probabile e non grave e, in particolare, per non avere preso in considerazione i rischi derivanti dalle modalità di carico e scarico che possono provocare la rottura accidentale degli imballi integri in seguito a errate manovre durante l’uso dei carrelli elevatori, le conseguenze che le i operazioni di ripristino degli imballi depositati a terra con bancali sovrastanti possono provocare ossia la perdita di equilibrio e l’improvvisa precipitazione dei carichi e pertanto per non avere previsto le conseguenti misure di prevenzione e protezione affinché i lavoratori fossero salvaguardati da tali rischi rielaborando, adeguando e modificando il DVR, nonostante dalle abituali prassi aziendali fosse emerso che, per l’operatore, l’eventualità di essere costretto a ripristinare gli imballi rotti fosse attività molto frequente, nonché per non avere individuato i soggetti incaricati del controllo e dell’applicazione di tali misure;

– nella violazione dell’art. 36, comma :2, e 37, comma 1 lett. b) d. lgs. n.81/2008 per non avere adottato le misure appropriate affinché la movimentazione dei carichi venisse attuata soltanto da lavoratori esperti che avessero ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, avendo consentito a C.C., lavoratore assunto da poco tempo, di svolgere tali compiti senza adeguati informazione, formazione e addestramento con particolare riferimento ai pericoli connessi al ripristino degli imballi rotti, alla perdita di equilibrio e di stabilità dei bancali e alla necessità della preventiva e periodica verifica dell’integrità e della stabilità degli imballi, non avendo adempiuto all’obbligo di periodico aggiornamento della formazione;

– nella violazione dell’art. 71, commi 2 e 3., d. lgs. n.81/2008 per avere messo a disposizione del lavoratore il carrello sollevatore elettrico marca Stili modello RX 60/30 da ritenersi attrezzatura inidonea in quanto dotata di punte delle forche del muletto sporgenti dalla sagoma del pallet difformi rispetto a quanto specificato dalla casa costruttrice, atteso che il carrello presentava forche aventi lunghezza pari a cm.110 e non cm.100, misura standard della quale sono di regola dotati i carrelli utilizzati per il trasporto di pallet delle dimensioni di cm. 100 x 120.

3. Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato ritenendo che l’evento, del tutto imprevedibile dal datore di lavoro, fosse addebitabile in via esclusiva al comportamento del lavoratore, che aveva tenuto deliberatamente una condotta esorbitante dalle disposizioni e dagli ordini impartiti dal datore di lavoro.

La Corte di appello ha riformato tale sentenza, ritenendo che l’istruttoria espletata avesse dimostrato la riconducibilità dell’infortunio alla condotta colposa del datore di lavoro.

4. A.A. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi:

I) contraddittorietà della sentenza con le risultanze probatorie e, in specie, con il contenuto del DVR della ditta B.B. Italia Spa quanto alle argomentazioni svolte in ordine alla asserita sottovalutazione del rischio specifico da schiacciamento del corpo dell’operatore per i lavoratori magazzinieri connesso alla caduta di bancali a causa della rottura e del ripristino degli imballi. Secondo la difesa, la Corte di appello ha omesso di valutare il contenuto integrale del DVR, che disciplinava espressamente anche il rischio specifico da schiacciamento del corpo dell’operatore per i magazzinieri addetti alla movimentazione dei carichi che, nella valutazione confluita nel punto 6 della tabella di cui al foglio 3, prevedeva espressamente tra le possibili conseguenze dell’operazione contusioni e schiacciamenti. Contraddice gli atti processuali l’identificazione dell’attività pericolosa con l’operazione di “ripristino imballi rotti”. Tale rischio è stato causato non dalla semplice attività di sistemazione del sacco forato quanto dal crollo dei bancali sovrastanti. La voce “ripristino imballi rotti” contemplata nel documento di valutazione dei rischi non descrive il rischio specifico manifestatosi nell’infortunio in esame, trattandosi di una prescrizione che al suo interno comprende anche le semplici operazioni di sistemazione di sacchi danneggiati non impilati, le forature in dipendenza dello spostamento degli imballaggi e l’accidentale apertura dei sacchi conservati in azienda, mentre il tema del rischio specifico è affrontato in altre parti del DVR, ossia nella più ampia attività di “movimentazione di materiali” contenuta nel foglio 3 punto 6 del DVR. In tale parte del documento erano considerati tutti i pericoli connessi all’operazione di spostamento dei carichi valutata con livello di gravità G2 e con probabilità P2, dunque come rischio rilevante. Su tale punto la Corte di appello ha omesso ogni motivazione; manifestamente contraddittoria è la motivazione anche avuto riguardo alla ulteriore valutazione contenuta nel DVR del pericolo connesso a carico e scarico automezzi, al quale era correlato ili rischio di contusioni e schiacciamenti foglio 3, punto 1. Nel ricondurre l’operazione compiuta dal lavoratore all’attività di ripristino imballi la Corte non ha tenuto conto della pacifica dinamica del sinistro come emergente dalla sentenza di primo grado e dalla stessa sentenza impugnata, come se l’evento fosse dipeso dalla mera rottura del sacco e non dalla complessiva modalità di intervento che ha portato il lavoratore a scendere dal macchinario e a porsi al di sotto degli imballaggi impilati. Tale rischio non era in alcun modo sottovalutato in quanto l’attività di movimentazione materiali e di carico e scarico merci era stata contemplata nel documento;

II) erronea interpretazione dell’ 28, comma 2 lett. a), d. lgs. n. 81/2008in tema di mancata valutazione o comunque sottovalutazione del rischio specifico di schiacciamento del corpo dell’operatore per i magazzinieri addetti alla movimentazione dei carichi in relazione al reato di cui all’art. 589cod. pen. La difesa ritiene che la Corte di appello non abbia preso in considerazione, nel DVR della società B.B. Italia Spa, la valutazione confluita nel punto 6 della tabella di cui al foglio 3, escludendo che il documento di valutazione dei rischi dovesse essere complessivamente considerato ai fini del giudizio sulla completezza dello stesso;

III) contraddittorietà della sentenza con le risultanze probatorie quanto alle argomentazioni svolte in ordine alla asserita frequenza della rottura dei sacchi e alla assimilazione di detta evenienza alle modalità del sinistro. La Corte di appello ha motivato in manifesta contraddizione con le dichiarazioni rese dai dipendenti D.D., di cui al verbale di sommarie informazioni del 1 settembre 2017, e di E.E., di cui al verbale di sommarie informazioni del 13 settembre 2017, che avevano riferito che sinistri analoghi non si erano mai verificati in precedenza. Non è possibile, secondo la difesa, attribuire rilevanza causale alla foratura del sacco senza considerare le specifiche condizioni in cui il lavoratore ha operato per la riparazione del sacco, ponendosi al di sotto dei bancali impilati, dunque esponendosi a carichi sospesi in quanto non più stabili. Il ripristino degli imballi rotti, si assume, non poteva essere considerato come si legge nella sentenza “un’evenienza tutt’altro che rara e foriera di pericoli”, come tale non adeguatamente considerata e valutata nel DVR, in quanto tale rottura ha rappresentato solo una delle molteplici fasi che hanno condotto all’evento lesivo, da ritenere ricompreso nelle prescrizioni in materia di movimentazioni di materiali

inserite nel DVR. Affermare che la lacerazione dei sacchi costituisse una circostanza frequente non dimostra che la caduta di carichi sopraelevati dovuta alla foratura dei sacchi fosse evenienza tutt’altro che rara, tanto è vero che i lavoratori D.D. e E.E. hanno escluso che si fosse mai verificato un incidente simile;

IV) contraddittorietà della sentenza con le risultanze probatorie quanto alle argomentazioni svolte in ordine all’asserita mancanza di una procedura per la riparazione dei sacchi forati. Le dichiarazioni rese dai dipendenti F.F. in data 1° settembre 2017, E.E. in data 13 settembre 2017 e G.G. in data 13 settembre 2017 hanno attestato che l’esatta operazione da compiere prevedeva previa rimozione del bancale sovrastante quello lacerato. La sentenza impugnata contraddice gli atti processuali laddove asserisce la mancanza di una formale procedura di riparazione che consentisse di prevenire ed evitare i rischi connessi all’attività, sebbene in sede di sommarie informazioni testimoniali, utilizzabili in rito abbreviato, i dipendenti della B.B. avessero dichiarato di essere pienamente edotti e informati che tra le proprie mansioni figurava quella di controllare la stabilità dei bancali; sapendo tutti, dunque, che, in caso di rottura di un sacco, fosse per prima cosa necessario verificare la stabilità dell’intera catasta. Tale dato dimostra come la formalizzazione di una procedura di ripristino dei sacchi non potesse svolgere alcuna funzione preventiva dell’evento lesivo, posto che sarebbe stato sufficiente verificare la stabilità dei bancali prima di operare qualsivoglia intervento;

V-VI) erronea interpretazione di legge penale avendo la Corte d’appello ritenuto il datore di lavoro inadempiente agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore giudicando irrilevante la formazione specifica per lo svolgimento della mansione di mulettista svolta presso la Le.gi.se. Srl pochi mesi prima dell’assunzione alla B.B. Spa; contraddittorietà manifesta della motivazione avuto riguardo all’asserita inidoneità del corso per addetto alla conduzione di carrelli elevatori in precedenza frequentato dalla persona per essere lo stesso riferito a rischi connessi a un settore di lavoro diverso; manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all’essere la formazione ricevuta dal C.C. limitata al “Manuale di introduzione del nuovo dipendente” consegnato dalla B.B. Italia Spa Secondo la difesa, l’appartenenza della B.B. e della Le.gi.se. al gruppo di imprese svolgenti attività qualificate come “rischio alto” garantiva, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, che i contenuti dei corsi di formazione fossero analoghi; la sentenza contrasta con i documenti attestanti il corso di formazione generale in data 8/02/2016, il corso di formazione specifica nelle date 10/02/2016 – 12/02/2016 – 15/02/2016, il corso di formazione per addetto alla conduzione di carrelli elevatori industriali in data 22/12/2016 e 23/12/2016. La Corte di appello ha affermato che il corso abilitante alla conduzione del carrello elevatore seguito dall’infortunato contemplava rischi diversi, contraddicendo gli atti processuali e, in particolare, l’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22/02/2016 che includeva, tra i requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori, i principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico; nozioni elementari di fisica e in specie nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo; stabilità; linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica influenza dovuta alla mobilità del carrello nell’ambiente di lavoro e altresì, al punto 2.10, lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno su terreni scivolosi e su pendenze con scarsa visibilità. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio eccetera. Il lavoratore aveva svolto in entrambe le aziende mansioni di mulettista, ossia mansioni identiche all’interno di settori produttivi affini quali sono quelli della B.B., operante nel settore manifatturiero, e quelli della Le.gi.se. Srl, specializzata in lavori di costruzione. C.C. aveva frequentato i corsi sopraindicati e tale formazione doveva ritenersi adeguata allo svolgimento della mansione di mulettista. La Corte ha errato nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 36 d. lgs. n. 81/2008 in quanto sia la B.B. Italia che la precedente azienda di assunzione della persona offesa operavano in settori classificati nell’accordo Stato – Regioni a rischio alto e svolgevano attività in ambiti produttivi affini, non essendovi dunque alcun obbligo di frequenza di corsi di formazione aggiuntivi ai sensi della citata norma. L’affermazione della Corte secondo la quale il corso abilitante alla conduzione del carrello elevatore seguito dall’infortunato contemplava rischi diversi è frutto di travisamento probatorio, come si evince dall’analisi dei requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori di cui all’allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2016. Le nozioni apprese dal lavoratore nel corso per addetto alla conduzione di carrelli elevatori rendevano dunque il lavoratore già pienamente formato ed edotto dei pericoli connessi allo svolgimento dell’attività. Inoltre, si assume, è stato documentalmente provato che C.C. avesse ricevuto a non più di un anno di distanza dalla nuova assunzione presso la B.B. Italia una completa formazione per l’esecuzione della mansione di mulettista per la quale era stato impiegato nell’azienda di A.A., essendo evidente il vizio motivazionale nella parte della sentenza relativa all’asserita inidoneità del “Manuale di introduzione del nuovo dipendente” a informare i lavoratori sui rischi insiti nell’attività e a prevenirli. Tale manuale non costituiva la sola fonte di prescrizioni impartite al lavoratore, dovendosi sommare le generiche informazioni sulla sicurezza in esso contenute alle nozioni già apprese nei precedenti corsi frequentati. Contrariamente a quanto asserito nella sentenza, il manuale consegnato al lavoratore, nella sezione dedicata alle norme generali di comportamento, riportava specifiche prescrizioni su modalità operative, su ambiente, posti di lavoro e di passaggio e soprattutto su movimentazione e stoccaggio di materiali. Il manuale è stato redatto dalla B.B. Italia al fine di fornire immediate prescrizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai nuovi dipendenti e, lungi dall’essere generico e sintetico, enuncia analiticamente le principali e più importanti norme a tutela dei lavoratori;

VII) manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione in relazione all’asserita inidoneità del macchinario per l’utilizzo delle specifiche condizioni di lavoro in cui operava il lavoratore; erronea interpretazione degli artt.40, 43 e 589 cod. pen. quanto all’essere la fuoriuscita delle punte delle forche dalla sagoma del bancale la causa della foratura del sacco che la persona offesa stava cercando di riparare quando era stata travolta dal bancale. La sentenza contraddice quanto emerge con certezza degli atti e dalle prove acquisite al processo, specialmente dagli accertamenti della ATS e dalla valutazione del consulente tecnico di parte, che hanno ritenuto che le forche di maggiore lunghezza fossero del tutto consentite e idonee all’utilizzo del mezzo. La sentenza viola il principio di causalità della colpa in quanto le disposizioni sulla lunghezza delle forche erano funzionali alla stabilità del mezzo e non erano in alcun modo connesse all’eventualità che le forche potessero forare dei sacchi di plastica. Come spiegato dal consulente tecnico della difesa, una lunghezza delle forche maggiore rispetto a quella delle forche in dotazione con il macchinario non determinava alcuna difformità rispetto alle prescrizioni dettate dal libretto della macchina, che consentiva l’applicazione di diverse lame per movimentare i bancali di maggiori dimensioni e garantire la stabilità dei carichi durante le manovre. La Direttiva comunitaria in materia consente di applicare delle prolunghe sopra le lame originarie del muletto, purché sia garantita la stabilità del mezzo. La maggiore misura delle lame era funzionale a neutralizzare il rischio di ribaltamento del carrello, mentre la Corte ha ritenuto che il macchinario non fosse idoneo all’utilizzo nelle specifiche condizioni di lavoro in cui operava C.C.. Pur riconoscendo che l’imputato aveva fornito un macchinario conforme alle norme tecniche di sicurezza, il giudice di appello ha ritenuto tali adempimenti non sufficienti, invocando un non meglio precisato vincolo di adeguamento delle istruzioni alle condizioni di lavoro.

Lo stesso giudice di primo grado, con motivazione che la sentenza di appello non ha confutato, aveva stabilito: che l’utilizzo di lame leggermente più lunghe, di soli 10 centimetri, rispetto a quelle ritenute più idonee dall’ATS, avrebbe garantito una maggiore stabilità del bancale in fase di movimentazione; che il consulente del pubblico ministero si era, d’altronde, limitato a esporre la difformità della misura rispetto a quanto indicato dalla casa costruttrice, senza indicare il motivo per cui essa sarebbe stata inidonea, né la rilevanza causale cli tale profilo; che la Direttiva comunitaria in materia permette di applicare delle prolunghe sopra le lame originali del muletto purché sia garantita la stabilità del mezzo non essendovi, dunque, alcuna distinzione tra l’utilizzo di prolunghe e quello cli lame originali; che il fatto che la scheda tecnica prevedesse l’utilizzo di forche di 100 centimetri non legittimava l’interprete a ritenere colposo l’utilizzo di lame di misura diversa, dovendo essere adattate al materiale oggetto di movimentazione; che tale dato, peraltro, aveva la finalità di scongiurare i rischi di ribaltamento del muletto, non potendosi sapere anzitempo quale fosse il tipo di bancali da trasportare; che all’interno del verbale di consegna del muletto era riportata la dicitura “forche millimetri 1100”; che tale verbale, presente nel libro macchina del carrello elevatore rilasciato dal rivenditore o dalla casa costruttrice, attestava la possibilità di utilizzare forche di differente misura.

La difesa censura la sentenza nel punto in cui statuisce la rilevanza causale nella produzione dell’evento dell’eccessiva lunghezza delle forche, a causa della foratura del sacco poi riparato dalla persona offesa, in quanto violativa della regola di causalità della colpa. Anche a voler ritenere che la lacerazione dei sacchi sia stata conseguenza di un possibile urto delle forche, la causa dell’evento si sarebbe dovuta individuare nella decisione del lavoratore, contraria alle norme di sicurezza apprese con i corsi di formazione e specificate nel “Manuale di introduzione del nuovo dipendente”, di scendere dal carrello, avvicinarsi ai bancali per riparare il sacco forato e posizionarsi al di sotto del carico senza aver prima rimosso il bancale sovrastante, come da prassi uniformemente applicata e conosciuta in azienda. La sentenza ha ricollegato la violazione delle prescrizioni inerenti alla lunghezza delle forche del muletto con l’evento, determinato dalla scelta del lavoratore contraria a prescrizioni e disposizioni impartitegli. La lunghezza delle forche non aveva alcuna incidenza sulla prevenzione di un’eventuale rottura dei sacchi.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

6. Il difensore ha depositato memoria di replica sviluppando i motivi di ricorso e insistendo per l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1.In considerazione della prospettazione, in tutti i motivi di ricorso, del vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alle acquisizioni istruttorie, è bene preliminarmente chiarire che in tanto può parlarsi di contraddittorietà della motivazione in quanto la contraddizione sia interna al percorso giustificativo della decisione, ricorrendo quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico – giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, ovvero si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto il provvedimento e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea valutazione.

2. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso devono considerarsi infondati in quanto non attingono il cuore dell’argomento sviluppato nella sentenza impugnata, ossia l’accertata sottovalutazione del rischio connesso alla specifica operazione di ripristino di imballi rotti.

2.1. Sebbene il DVR considerasse espressamente l’attività di “ripristino di imballi rotti” e il rischio di schiacciamento del lavoratore, nessun accorgimento era stato previsto per ridurre tale evenienza, nessuna procedura cautelativa per scongiurare il rischio di crollo dei bancali addosso al lavoratore. La Corte territoriale ha specificamente esaminato la valutazione del rischio correlato all’operazione di “ripristino di imballi rotti”, ritenendo che la classificazione, quanto a gravità, con la sigla G1 e la probabilità con la sigla P2, unite al fatto che fosse considerato rischio molto basso o insignificante, avessero condotto a indicare nel DVR che nessun intervento fosse da programmare. La riparazione degli imballi forati, nelle condizioni concrete da eseguire in mezzo a file ravvicinate di bancali sovrapposti del peso di circa 1.400 chili l’uno, alte circa 3 metri, è stato considerato un rischio totalmente sottovalutato sebbene prevedibile nonché evitabile mediante procedure operative diverse e attraverso una corretta formazione dei lavoratori e la formalizzazione di disposizioni che imponessero la preventiva rimozione del bancale superiore prima di agire su quello inferiore. Tale sottovalutazione del rischio è stata considerata l’antecedente logico della mancata adozione di modalità di lavoro atte a ridurre i rischi di lacerazione degli imballi durante il carico, dell’inadeguata informazione e formazione dei lavoratori e della mancata previsione di una procedura di intervento in grado di ridurre al minimo il rischio di crollo di sacche e bancali addosso all’operatore nella fase di riparazione.

2.2. In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e, ricorrendo i presupposti dell’art.29, comma 3, d. lgs. n.81/20013, sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 d.lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261:1.09; Sez. 4, n. 201.29 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253). A norma dell’art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. n.81/2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”; i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione e di “indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.

2.3. Ogni rischio, in quanto in ipotesi riconducibile a varie operazioni demandate ai lavoratori, non può considerarsi adeguatamente valutato sol perché di esso si faccia menzione nel DVR, in quanto l’analisi del rischio va effettuata in diretta relazione con il contesto lavorativo e con le mansioni assegnate ai lavoratori. Si è, in proposito, già affermato che la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi nei quali sia stata effettuata, esige poi l’adozione delle relative misure di prevenzione e, in ogni caso, non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241 -01).

2.4. Per tali ragioni, sono da considerare eccentriche e non pregnanti le allegazioni secondo le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel trascurare di considerare che il rischio da schiacciamento fosse già valutato nel DVR nell’ambito della più ampia attività di “movimentazione di materiali” contenuta nel foglio 3 punto 6 e con riguardo al pericolo connesso a carico e scarico automezzi. L’addebito di colpa specifica mosso al datore di lavoro è, infatti, proprio quello di non aver posto in correlazione l’usuale operazione di “ripristino imballi rotti” con il grave rischio che lo svuotamento dei sacchi posti alla base sul pallet d’appoggio al pavimento determinasse lo sbilanciamento e la caduta dei carichi sovrapposti al bancale sul quale poggiavano gli imballi forati impilati. È lo stesso ricorrente che illustra come nell’operazione di ripristino di imballi rotti fossero contemplate le semplici operazioni di sistemazione di sacchi danneggiati non impilati, le forature in dipendenza dello spostamento degli imballaggi e l’accidentale apertura dei sacchi conservati in azienda, mentre il tema del rischio di schiacciamento da caduta di carichi era affrontato in altre parti del DVR.

2.5. L’aver il giudice di appello evidenziato la sottovalutazione dello specifico rischio correlato alla concreta necessità, rivelatasi frequente nel contesto in esame, che i magazzinieri riparassero i sacchi forati durante le operazioni di movimentazione dei carichi, rappresenta un elemento di snodo della riforma della sentenza assolutoria, tale da contrastare a monte la possibilità di configurare la condotta del lavoratore come esorbitante dalle direttive impartitegli.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. La Corte territoriale ha riformato la sentenza assolutoria ritenendo non condivisibili le argomentazioni esposte a sostegno di tale pronuncia. I giudici di appello hanno condiviso l’analisi delle risultanze processuali svolta dal Tribunale, ivi compreso il contenuto dei verbali delle sommarie informazioni rese dai colleghi del lavoratore deceduto e le consulenze tecniche, ritenendo tuttavia che il giudice di primo grado avesse tratto da tali elementi conclusioni errate in merito alla responsabilità dell’imputato, segnatamente svilendo la rilevanza causale degli addebiti di colpa contestati al A.A..

3.2. Dalle sommarie informazioni rese dai colleghi della vittima la Corte ha desunto che la foratura dei sacchi posti sul bancale retrostante rispetto a quello oggetto di movimentazione fosse un’evenienza frequente in quanto le file dei bancali sui quali erano accatastati i sacchi erano attaccate l’una all’altra, tanto è vero che era emerso che sui muletti utilizzati per movimentare i bancali fossero posizionate una o più confezioni di nastro adesivo e che tra le mansioni affidate ai magazzinieri era contemplata quella di “rip1·istino degli imballi rotti”.

3.3. La Corte ha ritenuto che la foratura dei sacchi fosse idonea a creare il rischio che il lavoratore agisse, senza alcuna protezione, alla base di pile formate da 55 sacchi di palline di granulati plastici del peso di 25 kg ciascuno. Tale rischio, secondo la Corte, era stato sottostimato nel DVR come “insignificante”, tanto è vero che non erano state adottate misure quali l’utilizzo di muletti con forche di diversa lunghezza secondo la profondità dei bancali o il maggiore distanziamento tra le file di bancali; misure atte a ridurre ili rischio di rottura dei sacchi. Non era formalizzata alcuna procedura per l’operazione di riparazione. La dinamica dell’infortunio, secondo la Corte, aveva dimostrato che le forche lunghe cm.110, pur consentite dal manuale d’uso e funzionali a garantire una maggiore stabilità dei carichi durante le manovre del muletto, non fossero tuttavia adatte a caricare bancali più piccoli perché, sporgendo in avanti, oltre l’ingombro del carico, provocavano la foratura dei sacchi retrostanti, causando la fuoriuscita del materiale e l’afflosciamento dei sacchi posti alla base della pila, così compromettendone la stabilità.

3.4. Nel contesto delle lavorazioni della B.B. Italia Spa il rischio connesso alla foratura dei sacchi posti in seconda fila e, soprattutto, il rischio correlato all’operazione di ripristino era stato, si legge nella sentenza, sottovalutato. La concomitanza della eccessiva vicinanza delle file di bancali con l’utilizzo di muletti le cui forche rischiavano di infilzare la fila di bancali successiva, unitamente all’inadeguata valutazione dei correlati pericoli per la sicurezza dei lavoratori, costituiva l’elemento comprovante la condotta antinfortunistica.

3.5. La censura in esame propone, sotto l’egida del vizio motivazionale, una rivalutazione della rilevanza della prova dichiarativa che non introduce un elemento di contraddittorietà nel discorso giustificativo della pronuncia. I giudici di appello hanno, in particolare, descritto il posizionamento delle file di bancali, il concreto utilizzo del muletto con forche lunghe cm.110, l’afflosciamento dei sacchi forati dalle forche e l’adibizione degli addetti al muletto alle operazioni di riparazione dei sacchi per desumerne, con valutazione ex ante, la prevedibilità del rischio al quale il lavoratore avrebbe potuto andare incontro. Non contraddice tale ragionamento la prova che un evento del ç1enere non si fosse mai verificato. La pronuncia è, invece, conforme al principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della ragionevole prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di appello, dopo aver analiticamente descritto lo specifico rischio connesso alla riparazione degli imballi forati, hanno ritenuto dimostrato che la corretta procedura da seguire nella riparazione dei sacchi non fosse stata oggetto di formazione da parte del datore di lavoro. A tal proposito, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, a pag. 13 della sentenza impugnata si sono esaminate le dichiarazioni dei colleghi di lavoro dell’infortunato, dalle quali i giudici di merito hanno tratto tale prova. G.G. era stato reso edotto della modalità d’intervento in caso di rottura dei sacchi da un collega di lavoro; F.F. si era attenuto alla regola empirica di rimuovere il bancale soprastante prima di riparare i sacchi qualora lo avesse visto inclinato. Nel ricorso si propone una inammissibile rivalutazione delle sommarie informazioni rese dai colleghi del lavoratore deceduto, non trascurate né travisate dal giudice di merito che ha, invece, non illogicamente, desunto da tali dichiarazioni che i lavoratori non avessero ricevuto precise indicazioni su come procedere in caso di rottura dei sacchi.

5. Il quinto e il sesto motivo del ricorso sono manifestamente infondati.

5.1. Non risulta dimostrato, e tale punto della decisione ribalta con motivazione “forte” il giudizio di primo grado, che il lavoratore fosse edotto dell’elevatissimo pericolo per la sua incolumità al quale era esposto riparando i sacchi alla base del bancale senza aver rimosso il pallet superiore; l’unico dei dipendenti che ha affermato che tutti i magazzinieri erano a conoscenza di tale modalità operativa è stato E.E., che ricopre altra mansione, mentre G.G. aveva riferito di aver appreso la procedura in modo informale da un collega e F.F., fino all’infortunio, riteneva tale modus operandi necessario solo nel caso in cui il bancale superiore apparisse inclinato.

5.2. Giova richiamare, su tale punto, quanto si è già detto a proposito della inconferenza di ogni argomentazione inerente ai rischi correlati all’attività di addetto alla movimentazione del carrello elevatore industriale, dovendosi valutare l’idoneità della formazione del lavoratore a prevenire lo specifico rischio correlato all’adibizione dei magazzinieri all’operazione di ripristino di imballi forati impilati. Le censure in esame propongono una rilettura delle emergenze istruttorie, già adeguatamente vagliate con ragionamento esente da contraddizioni o manifesta illogicità dal giudice di appello. Alle pagg.11 – 12 la Corte territoriale ha, in primo luogo, evidenziato che né i corsi di formazione in precedenza seguiti dal C.C. né il materiale informativo ricevuto dal lavoratore riguardavano la problematica della foratura e della riparazione dei sacchi. In altre parole, ha ritenuto dimostrato, con valutazione che non risulta frutto di travisamento delle emergenze istruttorie, che la corretta procedura da seguire nella riparazione dei sacchi non fosse stata oggetto di formazione da parte del datore di lavoro. Con logica espressione di un più generale criterio di chiusura del ragionamento, la Corte ha anche sottolineato come gli obblighi di formazione e informazione posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 36 e 37 d. lgs. n. 81/2008 prescindano dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore e siano funzionali proprio a fronteggiare l’eventuale condotta negligente, imprudente o imperita di quest’ultimo (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 -01).

6. Il settimo motivo è infondato.

6.1. Con riguardo all’idoneità del macchinario, la Corte di appello ha escluso che la rispondenza del macchinario alla normativa di settore e al manuale d’uso lo rendesse idoneo all’utilizzo nel caso concreto, posto che la fuoriuscita delle punte delle forche dalla sagoma del bancale caricato era proprio la causa della foratura del sacco che aveva originato la condotta del lavoratore. L’obbligo del datore di lavoro di ridurre all’origine il rischio è stato desunto, nel caso concreto, dalla frequenza con la quale si verificava la foratura dei sacchi, nonché dal fatto che i magazzinieri fossero costretti a compiere le operazioni di riparazione in mezzo a enormi pile di bancali, vicinissimi tra loro, e in condizioni di non perfetta stabilità, come desumibile dalle fotografie in atti. Non è stata provata, si legge nella sentenza, l’adozione di una procedura idonea a prevenire il rischio di foratura dei sacchi, né la formazione specifica dei magazzinieri sul punto in epoca antecedente all’infortunio.

6.2. La difesa ritiene che il rischio concretizzatosi non sia corrispondente al rischio che la diversa lunghezza delle forche avrebbe dovuto evitare, da tanto desumendo l’inutilità del comportamento alternativo, dunque l’assenza di causalità tra la negligenza ascritta al datore e l’evento verificatosi. Si tratta, però, di un ragionamento che non tiene conto del fatto che l’obbligo del datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi correlati all’utilizzo di macchinari è autonomo rispetto a quello del costruttore ed è strettamente attinente all’obbligo di valutazione dei rischi ai quali, nel singolo ambiente di lavoro e in relazione alle concrete mansioni svolte, il lavoratore è esposto.

6.3. La decisione impugnata ha, quindi, correttamente valutato l’idoneità del mezzo in rapporto alle specifiche condizioni di lavoro nelle quali operava ileC.C.; l’idoneità alla prevenzione degli infortuni di un macchinario non può essere valutata facendo esclusivo riferimento alle indicazioni del costruttore, essendo precipuo compito del datore di lavoro verificare tale idoneità in rapporto all’ambiente nel quale il macchinario deve essere utilizzato e alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore ad esso adibito. Se, dunque, la maggiore misura delle lame era funzionale a neutralizzare il rischio di ribaltamento del carrello e sebbene il macchinario fosse conforme alle norme tecniche di sicurezza, il datore di lavoro avrebbe dovuto, secondo quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale, prevedere gli ulteriori rischi come evidenziati (Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020 – 01, in cui si è affermata l’insufficienza della messa a disposizione del lavoratore del manuale d’uso del macchinario).

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Obblighi del datore di lavoro: valutazione dei rischi e adozione di adeguate misure di sicurezza
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