L’anzianità rilevante ai fini del calcolo dell’indennità di esclusività del dirigente veterinario del Ministero della Salute deve tenere conto anche dei periodi di prestazione a tempo determinato e come collaboratore.

Nota Trib. Ravenna 23 gennaio 2024, n. 47

Flavia Durval

L’indennità di esclusività spettante ad un dirigente sanitario veterinario del Ministero della Salute non può essere erogata tenendo conto esclusivamente della anzianità maturata a tempo indeterminato, ma deve considerare anche l’anzianità maturata in precedenti analoghi rapporti svolti in regime di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa.

È quanto afferma il Tribunale di Ravenna (23 gennaio 2024, R.G. n. 412/23) in relazione al ricorso di dipendente, in qualità di dirigente sanitario veterinario a tempo pieno e indeterminato, del Ministero della salute, il quale lamentava che l’indennità di cui all’art. 21-bis, co.1, lett. b), D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022, gli era stata erogata tenendo conto esclusivamente dell’anzianità maturata a tempo indeterminato.

I giudici rilevano che anche il ccnl funzioni centrali prevede, all’art. 38, co. 2, che: “l’esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale con o senza soluzione di continuità”.

La condotta dell’amministrazione risulta illegittima anche in violazione della normativa comunitaria in tema di divieto di discriminazione tra rapporti a tempo determinato e rapporti a tempo indeterminato. Tale divieto, come noto, è stabilito dalla la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in base alla quale “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Dal momento che non vi sono prestazioni veterinarie non riconducibili al ruolo di veterinario e, quindi, dirigente, il Tribunale accoglie la domanda di riconoscimento dell’anzianità relativa al computo dei periodi a tempo determinato e come collaborazione coordinata e continuativa, considerando anche che la suddetta anzianità “quale mero fatto non si prescrive mai”.

Sentenza

Dirigente veterinario e indennità di esclusività
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