L’atto risolutorio è delegabile quando si svolga in una delle sedi protette ex art. 2113, co.4, c.c. (escluse dal campo di applicazione dell’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015), di modo che il presupposto dell’effettiva assistenza per la validità delle conciliazioni possa realizzarsi anche se il lavoratore è rappresentato da una terza persona.

Nota a App. Trieste 17 gennaio 2024

Maria Paola Gentili

Qualora le dimissioni intervengano nelle sedi di cui all’art. 2113, co.4 c.c. – cioè quelle previste dagli artt. 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater c.p.c – ovvero avanti alle Commissioni di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, non si applica la procedura prevista dal co.1, art. 26, D.Lgs. n. 151/2015.

Tale ultima disposizione, come noto, stabilisce che le dimissioni devo essere presentate, “a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro… attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministero del lavoro… di cui al co.3”; Il D.M 15 dicembre 2015 ha poi previsto che la suddetta procedura ha la finalità di garantire “il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento” essendo questo adempimento “necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore”.

È quanto afferma la Corte di appello di Trieste (17 gennaio 2024) in un caso riconducibile all’art. 411, co.3, c.p.c. secondo cui l’accordo va raggiunto “con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi”.

Nella fattispecie, il lavoratore ha sostenuto di essere stato indotto a dimettersi mediante una procedura conciliativa irregolare (assenza del prestatore, mancanza di mandato, sindacato a lui estraneo, commissione irregolare, vizio di volontà, sede erronea, minacce e violenza da parte della società). Tuttavia, i giudici hanno rilevato che aveva conferito una specifica procura ad un legale, con delega comprensiva del potere di individuare il sindacato al quale rivolgersi per la sigla dell’accordo conciliativo, oltre alla persona del sindacalista chiamato a svolgere la funzione di conciliatore ed alla sede presso cui effettuare la stipulazione.

Con la conseguenza che l’atto risolutorio in tal modo delegato costituiva idoneo presupposto dell’effettiva assistenza per la validità delle conciliazioni anche se il lavoratore era rappresentato da una terza persona.

Sentenza

Dimissioni telematiche e presenza personale
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