Nel rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, governato dai principi costituzionali di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.,  lo svolgimento di mansioni superiori,  correlato al corrispondente riconoscimento economico, necessita che l’atto formale di attribuzione dell’incarico non risulti adottato contra legem e provenga dall’organo titolare del relativo potere, rispetto ad un posto vacante di organico, con conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri (così, Cass. 2 maggio 2024, n. 11866; Cons. Stato n. 449/2017; Cons. Stato n. 2539/2016; Cons. Stato, Ad.Plen., n. 18/1999).

G. C.

Mansioni superiori nel pubblico impiego
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