La posta elettronica può essere controllata solo in caso di fondato sospetto di condotte illecite.

Nota a Trib. Roma 14 febbraio 2024 (R.G. n. 7571/2023)

Fabrizio Girolami

È nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento intimato da una compagnia aerea nei confronti di un proprio dirigente, in quanto legato a una parte della compagine societaria diversa da quella preferita dall’Amministratore Delegato. Non sono utilizzabili, a fini disciplinari, le informazioni acquisite mediante controlli sulla posta elettronica del dirigente, in assenza di un fondato sospetto di condotte illecite, con conseguente violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) e della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza 14 febbraio 2024 (R.G. n. 7571/2023), in accoglimento del ricorso di un dirigente, con mansioni di general counsel e chief compliance officer, licenziato per giusta causa nell’ambito di un conflitto interno (“lotta di potere”) alla compagine societaria, sostanzialmente perché accusato di avere collaborato con una cordata non gradita dall’Amministratore Delegato in carica.

La sentenza in commento rileva quanto segue:

  • l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori consente l’effettuazione di controlli a distanza dei lavoratori mediante “strumenti tecnologici” esclusivamente per “esigenze organizzative e produttive”, per la “sicurezza del lavoro” e per la “tutela del patrimonio aziendale”, previo accordo con le rappresentanze aziendali. Inoltre, le informazioni acquisite tramite tali controlli sono utilizzabili “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” solo previa comunicazione ai lavoratori delle modalità d’uso di tali strumenti e dell’esecuzione dei relativi controlli;
  • secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 26.6.2023, n. 18168; Cass. 12.11.2021, n. 34092) i c.d. “controlli difensivi” (quelli, cioè, posti in essere dal datore di lavoro al fine di tutelare beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportamenti illeciti) sono ammessi anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici a condizione che sussista un “fondato sospetto” circa la commissione di un illecito da parte del dipendente e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente (ex post) rispetto all’insorgere del sospetto. Alla luce di ciò, da un lato, il datore di lavoro non è abilitato a eseguire tali controlli in funzione esplorativa e, dall’altro, “sono utilizzabili solo le notizie successive al legittimo controllo”;
  • nel caso di specie, sono “inutilizzabili ai fini disciplinari” gli elementi posti alla base del licenziamento sia in quanto, trattandosi di “fatti precedenti” alla segnalazione e ai conseguenti accertamenti, sono stati raccolti in violazione dei principi di legittimità sopra riportati, sia perché le informazioni sono state “ottenute per effetto di un illecito accesso alla corrispondenza” del dirigente, eseguito “senza autorizzazione” e in contrasto con la normativa europea (Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR) e italiana (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) sulla privacy;
  • accertata l’illegittimità del recesso, va evidenziato anche il carattere ritorsivo del licenziamento del dirigente, essendo quest’ultimo stato determinato da un intento “ritorsivo-punitivo” nei suoi confronti a fronte di “dinamiche interne della società” ascrivibili alla contrapposizione sussistente tra l’Amministratore delegato e il Presidente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice ha dichiarato nullo il licenziamento del dirigente per motivo illecito ex art. 1345 c.c., ordinandone la reintegrazione in servizio nel posto di lavoro precedentemente occupato e il pagamento dell’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dovuta dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma.

Sentenza

Licenziamento ritorsivo di dirigente dipendente di compagnia aerea
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