La Cassazione ha confermato la legittimità delle sanzioni della Commissione di garanzia.
Nota a Cass. 14 maggio 2024, n. 13181 (nn.13206, 13220)
Fabrizio Girolami
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero (come tale soggetto alla disciplina ex L. n. 146/1990) l’astensione dal lavoro che si realizza, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice, risultano fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, e, in realtà, riconducibili a uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo “occulto”.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con tre sentenze “gemelle” nn. 13181, 13206 e 13220 del 14.5.2024, in relazione alla notoria vicenda delle astensioni dal lavoro operate in massa da 767 addetti della Polizia Locale del Comune di Roma, nella notte tra il 31 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015, motivata come malattia, con la presentazione di certificati medici di “comodo”.
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge, all’esito di un procedimento istruttorio, aveva disposto (ex art. 4, co. 2, L. n. 146/1990) la sospensione del pagamento dei contributi associativi a favore delle OO.SS. (Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl), per un importo economico di 20.000 euro ciascuna (con devoluzione dei proventi all’INPS), in quanto ritenute responsabili della preordinata e anomala astensione collettiva in violazione delle regole legislative sull’esercizio del diritto di sciopero.
In primo grado, il Tribunale di Roma non aveva accolto l’interpretazione della Commissione e aveva annullato la delibera sanzionatoria. Di diverso avviso invece è stata la Corte d’Appello di Roma, la cui sentenza (n. 4694/2021) è stata confermata dalla Cassazione.
Secondo il giudice di legittimità:
- l’astensione dal lavoro realizzata dagli addetti della Polizia Municipale rientra nell’ambito di applicazione della L. n. 146/1990 in quanto fra i compiti prioritari della stessa vi sono quelli relativi alla sicurezza dei cittadini e alla circolazione di essi (“servizio pubblico essenziale”);
- la Corte territoriale ha rilevato che a Capodanno i vigili realizzarono una “astensione collettiva dal lavoro per motivi sindacali”, la quale fu “organizzata e promossa” dalle OO.SS., in violazione delle regole di cui all’art. 2, L. n. 146/1990 (comunicazione scritta, nel termine di preavviso, di durata e modalità di attuazione, nonché delle motivazioni dell’astensione);
- le giustificazioni delle malattie addotte dai dipendenti erano “fittizie” e avevano il fine di “realizzare l’effetto dell’astensione dal lavoro con assenza del servizio, senza far apparire che si attuava in tal modo una protesta a fini di rivendicazione lavoristica”;
- vi è stato, dunque, attraverso la presentazione di certificati medici di comodo un tentativo di occultamento dello sciopero “a fini elusivi delle regole di tutela della collettività che lo riguardano quando si interferisca con servizi pubblici essenziali”;
- a tali conclusioni, la Corte territoriale è pervenuta attraverso la valorizzazione dei seguenti elementi: a) rilevante incremento statistico delle assenze (più che quintuplicate quelle per malattia, rispetto agli anni precedenti); b) assenza di picchi epidemici nel periodo; c) rilevante convergenza dei comportamenti nel contesto di una situazione di conflittualità sindacale indirizzata alla creazione di un disservizio in un momento di particolare necessità;
- tali elementi, secondo la Corte territoriale, erano indubbiamente “precisi” (incremento delle assenze; assenza di picchi epidemici; sussistenza di iniziative sindacali aventi ad oggetto i servizi dell’ultimo dell’anno), “gravi” (in quanto tutti attinenti alla giustificazione di quelle assenze) e “concordanti” (in quanto tutti destinati a indirizzare nello stesso senso interpretativo);
- la Corte territoriale ha dato preponderanza al “dato statistico”, per concluderne che, al di là di singoli casi, in assenza di epidemie comprovate, esso stesse “ad attestare che le malattie o un numero significativo di esse doveva essere fittizio”;
- riguardo poi alla specifica responsabilità delle OO.SS., la Corte territoriale ha ritenuto che l’astensione collettiva anomala di Capodanno era stata “organizzata” e “promossa” dalle OO.SS. medesime, sulla base di una serie di elementi indiziari, tra cui: a) i post sui profili social ufficiali del sindacato in cui si manifestavano minacciose iniziative di sabotaggio degli eventi della città (Capodanno, Epifania e derby “una delle tre non ci sarà”; “lavoreranno in 3!!! Capodanno in famiglia”; b) la mancata revoca dell’invito ai lavoratori ad astenersi; c) il mero differimento delle assemblee già indette per la notte di Capodanno);
- dagli elementi indiziari sopra indicati, la Corte di merito ha desunto l’esistenza di un indirizzo delle organizzazioni sindacali ai lavoratori “perché si astenessero dal prestare la propria opera nella notte del 31 dicembre”;
- rispetto, invece, alla presenza di eventuali reati, occorrono “accertamenti individuali e puntuali che qui non rilevano”, in quanto l’accertamento che fonda la sanzione applicata alle OO.SS. “riguarda il verificarsi di uno sciopero in ambito di servizi pubblici essenziali senza l’osservanza delle regole proprie di esso e tanto basta”;
- le OO.SS. devono, dunque, essere sanzionate per lo sciopero “occulto” in un servizio pubblico essenziale, in quanto non proclamato secondo le regole formali ex art. 2, L. n. 146/1990, ma attuato dai lavoratori con presentazione in massa di certificazioni mediche “fittizie” e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro (senza reale fondamento in un sottostante stato patologico) e che, in realtà, sono da collegare a uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro.