La condotta del padre che, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, si reca al supermercato non è incompatibile con la fruizione del congedo.
Nota a Trib. Perugia 26 gennaio 2024, n. 26
Francesco Belmonte
Il tempo dedicato alla spesa, da parte di un padre lavoratore in astensione facoltativa, non integra alcun abuso nella fruizione del congedo, essendo tale condotta finalizzata alla cura dei bisogni e delle esigenze della prole.
In tale linea si è pronunciato il Tribunale di Perugia (26 gennaio 2024, n. 26), in relazione al licenziamento per giusta causa intimato ad un genitore in congedo parentale.
Per l’azienda, i comportamenti tenuti dal lavoratore (“consistenti nell’accompagnare la figlia a scuola alle ore 09.00, riprendere la figlia da scuola alle ore 13.00, avere fatto una breve sosta presso il Bar Bianchi e il supermercato LIDL dopo avere accompagnato la figlia a scuola, avere trascorso il resto del tempo in casa”) erano incompatibili con la funzione del congedo e, dunque, in contrasto con i generali doveri di correttezza, diligenza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale.
I giudici perugini, investiti della questione, dichiarano invece nullo il licenziamento, in quanto posto in violazione dell’art. 54, D.LGS. n. 151/2001.
In particolare, secondo il Tribunale, il tempo dedicato all’acquisto di generi alimentari necessari per la famiglia non eccede la cornice del legittimo esercizio del diritto potestativo di cui all’art. 32, co. 1, lett. b), D.LGS. cit., essendo tale condotta posta in diretta correlazione con la cura dei bisogni dei figli.
Inoltre, la spendita di una parte del tempo in casa, durante il congedo, deve ritersi destinata “a incombenze necessarie per la cura della famiglia e della prole come quelle relative al riassetto della casa, alla preparazione dei pasti, anche nella prospettiva di un’agevolazione della madre per la ripresa dell’attività di lavoro (risulta, nel caso di specie, documentata la circostanza che la medesima, nel tempo di fruizione dei congedi da parte del lavoratore avesse, almeno in parte, fissato il turno di lavoro).”
In conclusione, stante l’insussistenza dell’abuso contestato dall’azienda, il licenziamento risulta intimato proprio a causa della fruizione del congedo. Da ciò ne consegue la dichiarazione di nullità dello stesso, con conseguente reintegrazione del dipendente in azienda, in applicazione della tutela reale c.d. forte, sancita dall’art. 2, D.LGS. n. 23/2015.