Illegittime le trattenute IRAP che l’azienda sanitaria effettui sui compensi dovuti ai dirigenti medici per le prestazioni aggiuntive rese, ex art. 24, co.6, CCNL 19 dicembre 2019, durante il periodo compreso fra novembre 2015 e dicembre 2020.
Nota a Trib. Monza 23 febbraio 2024, R.G. n. 1474/2022
Paolo Pizzuti
L’azienda sanitaria non può decurtare l’IRAP dal pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive effettuate dai dirigenti medici.
Lo afferma il Tribunale di Monza (23 febbraio 2024, R.G. n. 1474/22), accogliendo il ricorso proposto da alcuni dirigenti medici, dipendenti di un’Azienda Sanitaria, i quali si erano visti decurtare dai compensi spettanti per le prestazioni aggiuntive svolte il costo relativo all’IRAP dovuta dal datore di lavoro all’erario.
Nello specifico, sulla questione se l’ammontare dell’imposta de qua possa essere oggetto di traslazione, ovvero se l’azienda sanitaria abbia il diritto di porla a carico esclusivo dei dirigenti medici e di detrarla dai compensi a loro dovuti, i giudici osservano che “dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione della tariffa da erogare per le prestazioni aggiuntive discende che essa non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro e ciò esclude che l’Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l’ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l’attività professionale espletata”.
Orbene, sia il ccnl 2005, che quello 2019 non prevedono la traslazione dell’IRAP (60 euro lordi) sul compenso. In base all’art. 89 ccnl dirigenti medici 2023: la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive “è pari a 80 euro lordi omnicomprensivi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, al netto degli oneri riflessi; tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali…”.
In questo quadro, il Tribunale ha condannato l’azienda a restituire ai ricorrenti le somme lorde trattenute oltre gli interessi legali.