Non è consentita la rideterminazione del valore fiscale delle stock option laddove queste non siano trasferibili a terzi, non potendosi in tal caso produrre reddito diverso.
Nota a AdE Risp. 30 maggio 2024, n. 118
Francesco Palladino
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 118/2024, non ha ritenuto possibile la rideterminazione del costo fiscale delle stock option ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448/2001, in quanto, nel caso di spese, queste non avrebbero potuto generare in futuro redditi diversi ex art. 67, co. 1 lett. c) e c-bis), del TUIR.
L’istante era un dipendente di una compagnia assicurativa (PMI innovativa) e, nell’ambito di un piano di incentivazione, aveva ricevuto gratuitamente diritti per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione ad un prezzo già predeterminato (strike price) esercitabili a certe date (vesting period). Tali opzioni erano personali e non trasferibili in base alle condizioni contrattuali previste fra la compagnia e i dipendenti beneficiari del piano. Negli anni, il dipendente aveva ricevuto opzioni il cui vesting period si era concluso il 1° gennaio 2023, nonché altre opzioni il cui vesting si sarebbe concluso ad ottobre 2024. L’istante intendeva rideterminare il costo fiscale di acquisto di tali opzioni ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448/01 sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate. Quest’ultima, con la Circolare n. 12/E del 2000, aveva, infatti, ritenuto possibile la rideterminazione del costo fiscale non solo delle partecipazioni, ma anche dei diritti di opzione, dei warrant e delle obbligazioni convertibili in azioni.
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in esame, ha tuttavia ritenuto che l’alveo nel quale si colloca la rideterminazione del costo d’acquisto dei titoli sia quello dei casi in cui si realizzano redditi diversi ex art. 67, co. 1 lett. c) e c-bis), del TUIR. Quindi, secondo l’Agenzia, con riferimento ai diritti di opzione, la facoltà di rideterminazione è vincolata alla possibilità di una cessione a titolo oneroso di tali diritti, in grado di generare una plusvalenza. Presupposto per rideterminare è, dunque, che il bene sottostante sia suscettibile di produrre una plusvalenza.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha dunque negato la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle opzioni in argomento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448/2001, dato che le medesime non erano suscettibili di produrre un reddito diverso in ragione della loro non trasferibilità a terzi.
AdE Risp. 30 maggio 2024, n. 118