Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’attività sportiva dei propri figli concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, a meno che tale attività rientri in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Nota a AdE Risp. 3 luglio 2024, n. 144
Francesco Palladino
Una società, a mezzo di istanza di interpello, chiedeva all’Agenzia delle entrate chiarimenti in relazione alla possibilità di esentare da tassazione le somme che essa, in qualità di datore di lavoro, avesse deciso di rimborsare ai propri dipendenti per attività sportive svolte dai propri figli all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici. Nell’istanza veniva precisato che il soggetto erogatore di tali servizi sarebbe stato un’associazione sportiva.
A sostegno delle proprie ragioni, la società chiedeva di poter beneficiare del “regime esentativo” di cui all’art. 51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR, che prevede la non concorrenza ai fini IRPEF delle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente per la fruizione, tra l’altro, da parte dei figli di quest’ultimo, dei servizi di educazione e istruzione.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta in commento, prende le mosse dall’art. 51, co. 1, TUIR, che, in tema di tassazione del reddito da lavoro dipendente, sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività di tale reddito, ovverosia l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51. Una di queste è prevista dalla citata lett. f-bis) dell’art. 51, secondo cui non corrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Amministrazione finanziaria richiama alcuni suoi precedenti, tra cui la Circ. n. 28/2016, per ribadire che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51, co. 2 lett. f-bis) del TUIR (e, dunque, nel regime di esenzione) solo le somme e i servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di “educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi “servizi integrativi”. Ne consegue che i rimborsi spese erogati dal datore di lavoro, per l’attività sportiva praticata dai familiari del dipendente, non possono rientrare nell’esclusione prevista dell’art. 51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR laddove l’attività sportiva non sia svolta nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Era proprio questa la circostanza che si verificava nel caso in analisi: era previsto che il soggetto erogatore del servizio fosse un’associazione sportiva solita ad erogare corsi sportivi annuali. Ciò comportava che l’attività sportiva non sarebbe stata svolta nell’ambito di un’offerta formativa scolastica e, per tale ragione, l’Agenzia delle entrate ha, quindi, ritenuto che le somme rimborsate dal datore di lavoro, nel caso di specie, dovessero essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 51, co, 1 del TUIR.