È possibile fruire della proroga quinquennale prevista per il regime degli impatriati anche nel caso in cui, alla data del 31/12/2019, pur essendo soddisfatti i requisiti per l’applicazione di tale regime, il contribuente avesse applicato il diverso regime dei neo-residenti.

 Nota a AdE Risposta 22 luglio 2024, n. 159

Francesco Palladino

Con la Risposta ad interpello n. 159 del 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per un cittadino italiano, rientrato in Italia dagli Stati Uniti nel 2019 beneficiando del regime dei neo-residenti, non solo di revocare quest’ultimo, ma anche di accedere al regime degli impatriati e di beneficiare della proroga dello stesso per un ulteriore quinquennio.

Nello specifico, la persona fisica aveva fruito del regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR per i periodi 2019, 2020 e 2021 e aveva poi revocato l’opzione per il predetto regime, accedendo, direttamente nella dichiarazione dei redditi, a quello degli impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per i periodi 2022 e 2023. L’istante si poneva quindi il dubbio se potesse beneficiare del regime degli impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo d’imposta 2024 (mediante espressa opzione di cui all’art. 5, co. 2-bis, D.L. n. 34/2019), anche se al 31 dicembre 2019 non applicava tale regime, pur avendone i requisiti, in quanto, all’epoca, fruiva del regime per neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.

Il problema nasceva dal fatto che l’art. 5, co. 2-bis, del D.L. n. 34/2019 ammette, specificatamente, la facoltà di prolungare il regime degli impatriati per un ulteriore quinquennio in capo ai soggetti che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari di tale regime.

L’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che l’art. 1, co. 154. della L.  n. 232/2016 stabilisce la non cumulabilità tra i due regimi agevolativi sopra richiamati. Anche la Circolare n. 17/2017, Parte IV, § 2, ha ribadito la non cumulabilità dei regimi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, relativamente al medesimo periodo di imposta, ma non ha escluso l’utilizzo alternativo dei predetti regimi in periodi di imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme.

Da tale chiarimento consegue che il contribuente che, al rientro in Italia, esercita l’opzione per il regime dei neo-residenti può nei periodi di imposta successivi revocare tale opzione e accedere (nel rispetto di ogni altra condizione) al regime degli impatriati.

L’Amministrazione passa allora ad analizzare l’art. 5, co. 2-bis, del D.L. n. 34/2019, che consente di prolungare per un quinquennio il regime degli impatriati purché il contribuente sia, alla data del 31 dicembre 2019, beneficiario di tale regime e lo interpreta in modo estensivo. Per l’Agenzia, sebbene a tale data la persona interessata beneficiasse dell’alternativo regime dei neo-residenti, ai fini del prolungamento dell’agevolazione per gli impatriati, ciò che rileva è la circostanza che il contribuente, rientrato in Italia prima del 2020, avesse fruito del regime degli impatriati anche se solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che potesse astrattamente godere di tale regime nel 2019, a nulla rilevando che lo abbia effettivamente fruito.

Nel caso in esame, quindi, poiché, nel 2019, l’istante possedeva astrattamente i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati e, nei periodi d’imposta 2022 e 2023, tale regime era stato da questi concretamente applicato, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la proroga al predetto regime di cui al citato art. 5, co. 2-bis, del D.L. n. 34/2019 potesse trovare applicazione, anche se alla data del 31 dicembre 2019 il contribuente non lo applicava ma fruiva del diverso regime dei neo-residenti.

L’applicazione del regime dei neo-residenti non esclude la proroga al regime degli impatriati
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