I medici in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale non possono svolgere attività libero-professionale in intramoenia presso strutture sanitarie private accreditate.

Nota a Corte Cost. 3 luglio 2024, n. 153

Maria Novella Bettini

Con la sentenza n. 153 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, co. 1, della L. R. Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, nella parte in cui consente, in via transitoria e fino al 2025, alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale di avvalersi dell’operato di dirigenti sanitari che hanno scelto l’attività libero professionale intramuraria.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 47, co.1, L. R., Liguria n. 20/2023 (rubricato «Disposizioni in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria») per violazione degli artt. 3 e 117, co.2, lett. l), e co.3, Cost., in quanto consente, in via transitoria e fino al 2025, alle «strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell’operato di dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria» (ALPI).

Secondo il ricorrente, tale previsione contrasta con la L.  n. 120/ 2007, art.1, co.4, per il quale l’ALPI deve essere esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all’azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’azienda stipula apposita convenzione. Ciò, in linea con il principio di unicità del rapporto di lavoro dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) sancito dall’art. 4, co. 7, L. n. 412/1991 e volto a evitare la nascita di un conflitto di interessi con le strutture sanitarie private accreditate, nonché a garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico stesso.

Con riguardo all’attività intramuraria, la Corte rileva che la disciplina dettata dall’art. 1, L. n. 120/ 2007 rappresenta un corollario del principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, già sancito dall’art. 4, co. 7, L. n. 412/1991, con cui il legislatore “ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico”, evitando che “potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate” (sentenze n. 457/1993 e n. 238/2018).

Pertanto, il divieto di svolgimento dell’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate (che si trae dall’art. 1, co. 4, L. n. 120/2007), letto alla luce del complessivo e risalente quadro di riferimento normativo statale, costituisce un «principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti» (sentenza n. 371/2008).

La Corte dichiara quindi illegittimità costituzionale dell’art. 47, co. 1, L.R. Liguria n. 20/2023.

In secondo luogo, il ricorrente ha impugnato anche il co. 2, art. 47, L. R. Liguria n. 20/2023 cit., per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (in quanto in contrasto con l’art. 15-quinquies, co.2, D.Lgs. n. 502/1992 e L. n. 120/2007), nella parte in cui autorizza, in via transitoria e per ridurre le liste di attesa, in ogni caso fino al 2025, le aziende sanitarie, gli enti e gli istituti del SSR ad acquisire dai propri dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria ai sensi della L. n. 120/ 2007 «anche con le modalità di cui al comma 1» e quindi anche presso le strutture private accreditate.

Sulla questione la Corte rileva, sulla base degli argomenti già richiamati a proposito del co. 1 del medesimo art. 47, cit., il contrasto di tale disposizione con il principio di esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, del quale costituisce corollario il divieto di svolgere attività libero-professionale presso le strutture private accreditate.

E aggiunge altresì che in questo caso il contrasto è reso ancor più evidente “dall’intima contraddittorietà che si svela fra l’esigenza di ovviare alla carenza di organico delle aziende sanitarie e di ridurre le liste di attesa – che è alla base della previsione della possibilità di acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero-professionale dai propri dirigenti sanitari oltre l’orario di servizio, in vista dell’obiettivo ultimo di garantire l’erogazione delle prestazioni istituzionali da parte dell’azienda sanitaria – e la possibilità, accordata ai medesimi dirigenti, di operare, non presso l’azienda sanitaria stessa, ma presso le strutture private accreditate”.

Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, co. 2, L. R. Liguria n. 20/2023, limitatamente alle parole “anche con le modalità di cui al comma 1”.

I giudici, invece, dichiarano non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, co. 3, L. R. Liguria n. 20/2013, cit. laddove attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale «di cui al comma 2», nonché “la valorizzazione economica dell’attività libero professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti”, a seguito della caducazione, non dell’intero co. 2, ma della sola previsione della possibilità di svolgere, presso le strutture sanitarie private accreditate, le prestazioni libero-professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di ALPI, acquistate dall’azienda sanitaria stessa.

Secondo la Corte, infatti, tale comma conserva “un suo limitato ambito di applicazione, compatibile con la facoltà, accordata alla Regione, di autorizzare, al ricorrere delle condizioni indicate dal legislatore statale, l’acquisto da parte delle aziende sanitarie delle prestazioni aggiuntive dai propri dirigenti sanitari e di disciplinare, nel rispetto dei principi fissati dal legislatore statale, criteri e modalità di svolgimento di tale attività”.

Sentenza

Niente intramoenia in strutture private accreditate se c’è esclusiva con il SSN
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