La quota parte di incentivo all’esodo superiore a un milione di euro che un lavoratore riceve può beneficiare della detassazione per i lavoratori impatriati direttamente in busta paga, mentre la quota parte inferiore al milione ne può beneficiare purché sia inviata all’Ufficio competente un’apposita istanza di riliquidazione dell’imposta dovuta.
Nota a AdE Risoluzione 23 luglio 2024, n. 40
Francesco Palladino
Con la Risoluzione n. 40 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative con cui un dipendente, che ha sottoscritto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e percepito una connessa indennità, può fruire del regime degli impatriati.
In generale, tali indennità sono soggette a tassazione separata ex artt. 17 e 19 del TUIR, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente.
L’art. 24, co. 31, del D.L. n. 201/2011 consente l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità erogate, in denaro o in natura, in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente che eccedono l’importo di 1.000.000 di euro.
Stando al meccanismo delineato dall’art. 17, co. 3 del TUIR, per tali redditi la tassazione separata avviene, sino all’importo di 1.000.000 di euro, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta; successivamente, l’imposta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo se ciò risulta più favorevole al contribuente. Mentre la quota parte che eccede l’importo di Euro 1.000.000 è ordinariamente soggetta ad IRPEF.
Nel caso di specie, si discuteva dell’applicazione alle stesse del regime previsto per gli impatriati, che consiste in una detassazione ai fini IRPEF dei redditi di lavoro autonomo, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei redditi di impresa, prodotti in Italia da lavoratori (cittadini italiani o esteri) che vi trasferiscono la residenza fiscale. Tale detassazione è in misura pari al 70% del loro ammontare, elevata al 90% dell’ammontare se i predetti soggetti si trasferiscono nelle regioni meridionali (Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo). Il regime in questione trova attuazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Ciò premesso, il dubbio dell’istante, quale sostituto d’imposta, atteneva l’applicabilità dell’agevolazione relativa agli impatriati sia alle indennità percepite da taluni dipendenti fino a un importo di Euro 1.000.000, sia agli importi eccedenti la predetta soglia.
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione in commento, ha replicato ai dubbi dell’istante chiarendo che le somme spettanti ai dipendenti sono, in prima battuta, soggette a tassazione separata fino all’importo di un milione e, per la quota eccedente, al regime ordinario. Tuttavia, il regime previsto per gli impatriati resta applicabile.
Al fine di ottenere tale risultato, a parere dell’Ufficio, occorre che i dipendenti che intendono (e possono) beneficiarne, per la parte sino al milione di euro, devono rivolgersi al competente ufficio territoriale delle Entrate dopo la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 17 TUIR al fine di richiedere l’applicazione dell’imposta sul minor reddito in applicazione delle norme previste per gli impatriati. L’Ufficio, quindi, previa verifica dei presupposti, riliquida l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dal regime degli impatriati) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
Per la parte eccedente un milione – che concorre immediatamente ai fini IRPEF – l’Ufficio ha ritenuto che il regime degli impatriati trovi diretta applicazione, con la conseguenza che l’istante, quale sostituto d’imposta, deve operare le ritenute di imposta considerando l’imponibile in misura ridotta.