Gli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie particolarmente gravi hanno il diritto di ottenere un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile.

Nota a Trib. Roma (ord.) 19 aprile 2024

Pamela Coti

Il permesso di soggiorno per cure mediche deve avere durata annuale se questa è condizione per accedere a trattamenti assistenziali necessari per il sostentamento del cittadino straniero.

È quanto rilevato dal Tribunale di Roma (ord.) 19 aprile 2024, il quale ha accolto il ricorso d’urgenza con cui un cittadino straniero, invalido totale, ha chiesto che gli fosse rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche di durata annuale, requisito necessario per l’accesso all’assegno di invalidità INPS, e non semestrale, come invece ritenuto dalla Questura.

Al riguardo, il Tribunale ha accolto il ricorso affermando che, ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. D-bis, del D.L n. 20/2023 convertito dalla L. n. 50/2023, per tutti gli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d’origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese d’origine o di provenienza, il permesso di soggiorno già rilasciato deve essere rinnovato per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza.

Il Tribunale ha poi ritenuto che se l’invalidità totale è riconosciuta dall’Inps ai fini dell’ottenimento della relativa pensione e dell’indennità di accompagnamento, per le quali requisito indispensabile è il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, la Questura non può sottrarsi dal rilascio del permesso annuale.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha ordinato alla Questura il rilascio immediato al ricorrente del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett, D-bis, citato.

Sentenza

Rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche agli stranieri invalidi
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