Negare al sindacato territoriale il diritto, garantito dalla clausola di riserva degli accordi collettivi, di indire l’assemblea, anche in mancanza di iscritti e di RSA, è antisindacale.
Nota a Trib. Bari 24 luglio 2024, n. 38334
Raffaele Fabozzi
Il Tribunale di Bari (24 luglio 2024, n. 38334) ha dichiarato l’antisindacalità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, consistita nel diniego dell’assemblea sindacale presso la sede e durante l’orario di lavoro dei dipendenti della società, a fronte del fatto che il sindacato che l’aveva indetta non contasse in azienda alcun iscritto e non avesse una propria rappresentanza sindacale.
La Corte ha precisato che l’art. 20 Stat. Lav. (L. n. 300/1970) attribuisce il potere di convocazione delle assemblee esclusivamente alla R.S.A. di cui all’art. 19 dello Statuto medesimo, singolarmente o congiuntamente, escluso ogni altro organismo (v. Corte Cost. ord. n. 170/1995), salvo ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (6 giugno 2017, n. 13978) hanno poi riconosciuto il diritto di convocare l’assemblea sindacale anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, sottolineando che l’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Cost. può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo tracimare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell’art. 17 Stat. Lav. (che vieta i sindacati di comodo) e dell’esistenza di una effettiva rappresentatività.
In questa linea, il diritto di convocare l’assemblea può essere attribuito dall’autonomia collettiva, oltre che alle RSA, anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (in forza della clausola di riserva di cui all’ultimo comma dell’art. 20 cit., che legittima una differente disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto da parte dei contratti collettivi, anche aziendali) o ad altre organizzazioni sindacali, se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell’azienda (v. Corte Cost. n. 170/1995, cit. e Cass. n. 25103/2018, in q. sito con nota di D. MARTINO) e purché non risulti violato il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro, evincibile dall’art. 17 Stat. Lav.
Nella fattispecie, l’art. 79 ccnl di settore (lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti) stabilisce che: “In favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 (fra cui la FIOM CGIL), è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970”.
Il Tribunale ha pertanto ordinato alla società resistente di consentire alla FIOM CIGL di tenere le assemblee sindacali secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 20 L. 300/1970 e 79 del CCNL applicato all’unità produttiva.