Il lavoratore che svolga la prestazione lavorativa in un contesto denigrante ha diritto al risarcimento del danno.
Nota a Trib. Tivoli 8 ottobre 2024, n. 1442
Pamela Coti
L’attività lavorativa prestata in un ambiente malsano dà diritto al risarcimento del danno per violazione della dignità lavorativa, dell’onore e della sfera morale.
È quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli (8 ottobre 2024, n. 1442) in relazione al ricorso proposto da un bracciante agricolo che era stato sottoposto, costantemente, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, non regolarizzata, ad un trattamento mortificante e spregiativo della persona, in un contesto degradante, caratterizzato da ambienti di lavoro con igiene precaria e da continui insulti, anche a sfondo razziale, rivolti nei suoi confronti.
Al riguardo il Tribunale ha innanzitutto qualificato il rapporto, intercorso tra le parti in causa, come rapporto di lavoro subordinato, sussistendone tutti i principali indici sintomatici, quali la messa a disposizione delle energie lavorative da parte del ricorrente, la continuità della prestazione, l’assenza del rischio in capo al lavoratore e l’osservanza di un orario di lavoro.
Il Tribunale ha, poi, precisato che “in presenza di comportamenti offensivi della persona, consistenti in condotte di emarginazione lavorativa accompagnate da insulti, il lavoratore ha diritto, nella misura congrua rispetto al caso di specie ed equitativamente determinata, al risarcimento del danno alla dignità personale, senza necessità di ulteriori allegazioni quanto ai profili pregiudizievoli di tali condotte ed a prescindere dal ricorrere di altri danni.”
Pertanto, tenuto conto del contesto in cui sono avvenute le offese, della sistematicità e gratuità delle stesse, del fatto che gli insulti provenivano dal titolare della ditta, peraltro nell’ambito di un rapporto non regolarizzato, i giudici hanno ritenuto che tali condotte configurino un diritto al risarcimento del danno alla dignità personale, determinato in via equitativa nella misura di euro 1.000,00 per ogni mese di durata del rapporto.