F. Albiniano

La giurisprudenza si è pronunciata sul regime di incompatibilità dell’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore “con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (secondo la formula dell’art. 3, R.D.L. n. 1578/1923) e “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (in base all’art. 18,  L. n. 247/2012) (così, Cass. 4 novembre 2024, n. 28274).

I giudici hanno ribadito il carattere di norma eccezionale dell’art. 3, co.4, lett. b), R.D.L. cit. (ora dell’art. 18 cit.) che riguarda gli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, stante la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato (v. Corte Cost. n. 91/2013; Cass. S.U. n. 3733/2002; Cass. S.U. n. 21164/2021; nonché Corte Cost. n. 390/2006  sulla L. n. 339/2003, la quale ha ripristinato l’incompatibilità della professione di avvocato con il lavoro a tempo parziale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, venuta meno per effetto della L. n. 662/1996 , art. 1 , co. 56; sulla stessa questione, v. Corte Cost. n. 166/2012; Cass. S.U. n. 21949/2015 e Cass. S.U. n. 15208/2016  che, in merito alla incompatibilità della iscrizione nell’albo degli avvocati con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita ai sensi dell’art. 18, L. n. 247/2012 , ha escluso che la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità fosse lesiva di precetti costituzionali e delle esigenze di compatibilità comunitaria). L’incompatibilità è stata riaffermata per il personale assunto alle dipendenze dell’amministrazione della giustizia e da destinare all’ufficio per il processo. L’art. 11 , co. 2 bis, D.L. n. 80/2021, conv. dalla L. n. 113/2021, ha sancito che “l’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Le diverse pronunzie si pongono a tutela: della autonomia e indipendenza dell’avvocato; del corretto esercizio della professione nei confronti del cliente;  del ruolo del medesimo per la salvaguardia dei diritti fondamentali;  e della garanzia dello Stato di diritto nel suo complesso (v. Corte Cost. n. 18/2022).

Professione di avvocato e incompatibilità
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