“La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce” (v. Cass. n. 15669/2011, la quale, “in relazione alla proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 cod. civ., ha ritenuto che la stessa non spiega efficacia interruttiva della prescrizione dell’autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato nullo”) “e si estende solo a quei fatti che siano conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario” (v. Cass. n. 34154/2019, “secondo cui la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell’autonomo diritto all’indennità di occupazione dell’immobile, per essere quest’ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione)”.
V. D. B.