È illegittimo negare le prerogative sindacali di informazione e confronto ai sindacati non firmatari del C.C.N.L.

Nota a Trib. Roma 22 gennaio 2025, n. 774

Fabrizio Girolami

Vanno disapplicati gli articoli 5 e 6 del c.c.n.l. 18.1.2024, laddove, in materia di “informazione” e “confronto”, prevedono che i relativi diritti siano riservati a favore dei soli soggetti sindacali “aventi titolo” (individuati in “quelli titolari della contrattazione integrativa”), non essendo legittimo escludere i sindacati non firmatari del c.c.n.l. dalla possibilità di partecipare alle riunioni di informazione e confronto, in quanto strumenti prioritari di esercizio dell’attività sindacale.

Lo ha affermato il Tribunale di Roma con sentenza n. 774 del 22 gennaio 2025 con una pronuncia di notevole impatto per il sistema delle relazioni sindacali.

Il richiamato c.c.n.l, all’articolo 5, dispone che “l’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo (Omissis)” e, all’articolo 6, prevede che “il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo (Omissis) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare”.

Nel caso di specie, la Federazione UIL Scuola RUA – non firmataria dell’accordo di rinnovo della parte normativa del c.c.n.l. – aveva agito in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in quanto era stata esclusa dalla partecipazione sia ai tavoli di “contrattazione collettiva integrativa”, sia alle riunioni di “informazione” e “confronto” ex artt. 5 e 6 del c.c.n.l.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, pronunciandosi sulla sola richiesta di accesso alle prerogative sindacali di “informazione” e “confronto” (in quanto la domanda di accesso ai tavoli di contrattazione a tutti i livelli – nazionale, regionale e di istituto – era stata rinunciata in corso di giudizio), ha riconosciuto il diritto della Federazione alle prerogative sindacali relative alla “informazione” e al “confronto” (di cui agli artt. 5 e 6 del c.c.n.l.), sulla base delle seguenti motivazioni:

  • gli articoli 5 e 6 del c.c.n.l. del 18.1.2024 laddove si individua “la titolarità della contrattazione integrativa quale condizione per l’ammissione agli istituti di partecipazione sindacale dell’informazione e del confronto” vanno disapplicati, in quanto, alla luce degli articoli 5, comma 2, e 9 del D.Lgs. n. 165/2001, “non può ritenersi legittimo escludere dall’informazione e dal confronto i soggetti sindacali non firmatari del ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell’attività sindacale, alla titolarità della contrattazione collettiva integrativa”;
  • il riferimento alla “contrattazione collettiva integrativa” è, inoltre, palesemente improprio se si considera che “i diritti di informazione e confronto non sono certo limitati alle materie oggetto di contrattazione integrativa” bensì, in quanto “presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti” (informazione) e “modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali…di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare (confronto), rendono effettivo l’esercizio dell’attività sindacale in termini di partecipazione alle scelte organizzative dell’ente”;
  • pertanto, con la disapplicazione dei sopra richiamati artt. 5 e 6 del c.c.n.l. nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale ivi previste sono riservate ai soli soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, deve dichiararsi il diritto della Federazione “alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto”.

Sentenza 

Contrattazione collettiva pubblica, diritti di informazione e confronto
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