Si realizza un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. quando il personale dipendente dall’appaltatore cessato sia assunto dal nuovo aggiudicatario dell’appalto e il nuovo datore di lavoro, pur non limitandosi a svolgere un servizio analogo a quello del precedente appaltatore, utilizzi l’organizzazione di quest’ultimo, costituita dall’insieme dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del servizio. La discontinuità deve essere provata dall’impresa cessionaria.
Nota ad App. Roma 17 gennaio 2025, n. 4302
Maria Novella Bettini
Si applica la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda, “ogni qualvolta, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario”.
Così, la Corte d’Appello di Roma 17 gennaio 2025, n. 4302 in relazione alla vicenda in cui un raggruppamento temporaneo di imprese (costituito da S.r.l.) aveva gestito, per anni il servizio di prenotazione delle visite mediche (c.d. CUP) per ASL Roma 3 ed i servizi di front e back office presso i presidi di quest’ultima. Tale servizio, rimesso a gara dall’Azienda sanitaria committente, era stato successivamente aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituto da S.p.A. e da società cooperative. Le nuove appaltatrici avevano provveduto ad acquisire l’intero ramo aziendale delle ex appaltatrici, compreso l’intero personale in precedenza addetto al servizio.
Al riguardo, il Tribunale di Roma ha dichiarato che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro dei ricorrenti già in essere alla data dell’acquisizione proseguiva senza soluzione di continuità alle dipendenze delle società convenute, essendo intervenuto un trasferimento d’azienda.
Le società cooperative hanno proposto appello contro tale decisione e la Corte d’Appello di Roma ha rigettato i ricorsi sulla base delle seguenti considerazioni.
A) L’accertata autonoma struttura organizzativa e operativa del subentrante non rende inconfigurabile una cessione di azienda, ma significa solo che, sul piano normativo ed economico, il nuovo appaltatore è un soggetto imprenditoriale reale e non meramente fittizio e, dunque che “il trasferimento del complesso aziendale o di parte di esso avviene tra imprenditori reali (e non fittizi), ossia tra soggetti giuridici dotati entrambi di una propria specifica identità di impresa”.
B) In base alla direttiva UE n. 23/2001 la disciplina codicistica concerne tutte le ipotesi di cambiamento, “nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa, indipendentemente dall’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario”. E anche la Corte di Cassazione (n. 23242/2023 e n. 26808/2018) ha affermato che l’art. 2112 c.c. “si applica ogni qualvolta in cui, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario”.
C) Non v’è dubbio che il nuovo appalto presenti una maggior complessità ed una più ampia dimensione organizzativa rispetto al passato, non riguardando più la sola ASL Roma3 (allora AUSL Roma D), bensì 17 Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio (e relativi presidi) diversamente diffuse sul territorio regionale. Tuttavia, la maggior dimensione organizzativa del nuovo appalto non costituisce un elemento in sé dirimente, in quanto si può configurare una cessione d’azienda laddove si accerti che le aziende subentranti abbiano reso il servizio in favore delle suddette strutture dell’Asl Roma D “continuando ad avvalersi del complesso aziendale impiegato ai medesimi fini dal precedente appaltatore, nulla peraltro impedendo che l’azienda acquisita si inserisca in un complesso produttivo più ampio, pur continuando a conservare la propria identità ed autonomia funzionale”.
D) “L’applicazione dell’art. 2112 c.c. è la regola, mentre la discontinuità tra le due imprese è l’eccezione, che deve essere provata da chi ne abbia interesse”, ossia dal datore di lavoro subentrante. La norma introduce cioè una presunzione semplice di trasferimento di ramo di azienda tutte le volte in cui il personale dipendente dall’appaltatore cessato sia assunto dal nuovo aggiudicatario (Cass. n. 27607/2024).
E) L’autonomia funzionale dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento. Ne consegue che non costituisce trasferimento di azienda (né secondo il diritto comunitario né secondo quello italiano) l’ipotesi in cui l’entità trasferita non disponga, anteriormente al trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente (Cass. n. 18948/2021 e Cass. n. 22249/2021, ambedue annotate in q. sito da V. DI BELLO).
F) È entità economica, ai sensi dell’art. 1, § 1, Direttiva n. 23/2001, “qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturato ed autonomo (CGUE 16.11.2023, C-583/21, punto 60; CGUE 27.2.2020, C‑298/18, punto 22; CGUE 6.3.2014, C‑458/12, punto 31). Inoltre, anche un gruppo organizzato di lavoratori che assolva stabilmente ad un’attività comune può costituire entità economica ai sensi del diritto dell’Unione e, quindi azienda, o ramo di azienda, secondo il diritto nazionale, sempre che detti prestatori d’opera siano dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (fra tante, v. Cass. n. 28593/2018).
Ciò, nei settori produttivi in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, ossia qualora l’attività non necessiti di specifici elementi materiali oppure quando questi ultimi non sono essenziali al buon funzionamento dell’entità economica organizzata (CGUE 24.6.2021, C-550/19; CGUE 11.7.2018, C‑60/17).
G) Nella fattispecie, il servizio richiesto all’appaltatore e da questi offerto consisteva nella gestione dello sportello unico integrato, in modalità front e back office, nelle aree della medicina di base, della medicina legale, del CUP, dell’assistenza domiciliare e residenziale, nell’assistenza protesica e dei servizi generali amministravi e di supporto all’attività assistenziale. Tale servizio è caratterizzato dall’assoluta prevalenza dell’elemento personale rispetto agli elementi materiali, sicché l’appalto ben potrebbe essere ritenuto labour intensive ed interessare lavoratori dotati di un particolare know how come di una propria autonoma organizzazione, che garantiva, mediante turnazione, la continuità del servizio reso anche in caso di assenze per ferie o malattia.
Inoltre, l’attività lavorativa ha continuato ad essere espletata con le medesime modalità e “negli stessi luoghi dell’assunzione con il precedente appaltatore”. In sintesi, anche un gruppo organizzato di lavoratori che assolva stabilmente a un’attività comune può costituire azienda o ramo di azienda, sempre che siano provati la specifica organizzazione e lo specifico know how posseduto dai prestatori d’opera, e che le loro attività siano idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.
H) Peraltro, secondo la Corte di Giustizia UE, “nelle attività basate essenzialmente sulla manodopera tale fattispecie ricorre anche quando, il nuovo titolare dell’impresa non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti, perché in tale evenienza il nuovo imprenditore acquisisce l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell’impresa cedente” (CGUE 24.6.2021, C-550/19, cit., punto 93; CGUE 11.7.2018, C‑60/17, punti 34 e 35), restando per contro irrilevante in tali ipotesi la mancata cessione degli elementi materiali non indispensabili al buon funzionamento dell’entità economica interessata (CGUE 24.6.2021, C- 550/19, cit. punto 97).
I) In definitiva, quindi, si realizza un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., quando il nuovo datore di lavoro non si limiti a svolgere un servizio analogo a quello del precedente appaltatore, ma utilizzi l’organizzazione di quest’ultimo, costituita dall’insieme dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del servizio. Ciò, “in quanto l’identità dell’attività economica (rectius, dell’entità economica) emerge nel caso che ci occupa da una pluralità di elementi, quali il trasferimento integrale dei beni materiali ed immateriali, l’utilizzo della specifica professionalità del medesimo gruppo di lavoratori, addetti al precedente appalto, la stabilità della clientela, l’identità dell’attività svolta”. Ed è irrilevante il fatto che l’assunzione dei lavoratori addetti al servizio è stata frazionata su più soggetti di un raggruppamento temporaneo di imprese, rimanendo unitaria l’attività svolta.
L) Nella fattispecie esaminata non si è verificata alcuna discontinuità dell’impresa subentrante. Tale discontinuità, infatti, sussiste solo se “il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano ’esecuzione dell’appalto», con il corollario per cui “le modifiche organizzative apportate dall’impresa subentrante nella fase di esecuzione dell’appalto determineranno, dunque, una “discontinuità “ nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare una autonomia funzionale insufficiente”, così «da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto”, mentre, per contro, la discontinuità dovrà reputarsi insussistente “tutte le volte in cui si rilevi che l’entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa” (v. Cass. n. 27607/2024, cit.).