Il primario ospedaliero non è tenuto ad osservare un orario minimo di lavoro poiché la sua prestazione va valutata in relazione agli obiettivi raggiunti.

Nota a Trib. Reggio Calabria 28 febbraio 2025, n. 354

Maria Novella Bettini

La direttrice di Unità Operativa Complessa di un’azienda ospedaliera pubblica non è tenuta a rispettare un orario di lavoro minimo e la sua prestazione va valutata sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Di conseguenza, il provvedimento di determinazione di un debito orario richiesto dall’azienda ospedaliera è illegittimo.

Così, si è espresso il Tribunale di Reggio Calabria (28 febbraio 2025, n. 354) che ha accolto il ricorso della direttrice, precisando che il direttore di struttura complessa non è tenuto a prestare un orario predefinito, bensì a garantire la corretta organizzazione e gestione delle risorse, poiché la sua prestazione va valutata in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati e all’adempimento delle funzioni e responsabilità attribuite.

Anche la circostanza che tali medici siano tenuti alla rilevazione delle presenze non assume rilievo, in quanto la timbratura del cartellino serve unicamente ai fini del calcolo degli istituti indiretti o accessori della retribuzione, quali ferie, assenze e congedi.

Nella fattispecie, la ricorrente, dirigente medico di struttura complessa, contestava la richiesta di restituzione di somma pari a € 58.603,48, quale corrispettivo di 1.871 ore di preteso debito orario accertato per l’inosservanza del dovere di timbratura nel periodo dal 16.12. 2017 al 31.12.2022.

In particolare, i giudici hanno rilevato che dalla contrattazione collettiva di settore non si evince che si sia inteso sottoporre il dirigente di struttura complessa alla prestazione minimale dell’orario di lavoro di 38 ore settimanali perché, pur prevedendo una presenza in servizio per il direttore di struttura complessa, il ccnl non la predefinisce quantitativamente e “lascia piuttosto alla autoresponsabilità del direttore di armonizzare la presenza in servizio con le presenze degli altri dirigenti al fine di realizzare i programmi e gli obiettivi assegnati”.

Ed infatti: a) il ccnl dirigenza medica 3.11.2005, che prevede nell’art. 14 un orario di lavoro fissato in 38 ore settimanali per i dirigenti medici, nel successivo art. 15, laddove detta una disciplina specifica per i dirigenti di struttura complessa, non contiene alcun richiamo dell’orario di cui al citato art. 14 né una espressa deroga. Si dispone soltanto che, in ragione della loro responsabilità direttiva, detti dirigenti garantiscano una presenza in servizio con flessibilità al fine di assicurare il funzionamento della struttura e correlare la prestazione a quella degli altri dirigenti; b) il ccnl 19.12.2019 Area Sanità triennio 2016/2019 regola la materia in termini simili a quello precedente. Nello specifico, l’art. 24 ribadisce per i dirigenti medici la presenza in servizio e il tempo di lavoro, con una articolazione flessibile, ma l’art. 25 (orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) non opera alcun richiamo all’orario di lavoro di 38 ore di cui alla norma precedente, né opera un’espressa deroga, pur facendo riferimento esplicito alla permanenza giornaliera in servizio e confermando la flessibilità correlata al servizio degli altri dirigenti della struttura.

L’Aran (parere ASAN 71), con riferimento al ccnl 2016/2019, ha precisato che lo stesso “si pone in sostanziale continuità con la struttura normativa dell’art. 15 del CCNL 3.11.2005, confermando, per i direttori di struttura complessa, l’insussistenza di un orario di servizio predefinito e l’obbligo di organizzare il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 24, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata (….) Posto quanto sopra, si evince che il dettato contrattuale non prevede per i Direttori di U.O.C. un debito orario”.

Tutto ciò considerato, conclude il Tribunale, la ricorrente non era tenuta a rispettare l’orario di servizio in presenza minimo di 38 ore settimanali e non appare di conseguenza valutabile la sua prestazione di servizio in termini di debito orario, per cui si appalesa illegittimo il porre a suo carico tale debito.

Sentenza

 

 

Primario ospedaliero: no all’orario minimo di lavoro
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