Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “in ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103, cod. civ.” (v. ex aliis, Cass. ord. 9 marzo 2025, n. 6264 e Cass., n. 22026/2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

G.G.

Mansioni equivalenti nel pubblico impiego
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