Il giudice è tenuto a determinare l’indennità di licenziamento nella sua misura massima ove tra la data di licenziamento e quella della reintegra del lavoratore intercorra un termine superiore a 12 mesi. Nota a Cass. 13 settembre 2019, n. 22929
Il giudice è tenuto a determinare l’indennità di licenziamento nella sua misura massima ove tra la data di licenziamento e quella della reintegra del lavoratore intercorra un termine superiore a 12 mesi. Nota a Cass. 13 settembre 2019, n. 22929