Le dimissioni per giusta causa rassegnate in ragione del mancato accreditamento dei contributi previdenziali sono fondate qualora il datore di lavoro dimostri di averli versati solo tardivamente. Nota a App. Milano 15 gennaio 2020, n. 1911 Giuseppe Catanzaro
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2018, n. 26042
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Cassiera che accredita sul proprio conto i punti spesa e licenziamento per lesione del vincolo fiduciario
Nel licenziamento disciplinare la gravità dell’inadempimento deve essere valutata secondo il parametro dell’inadempimento grave o notevole degli obblighi contrattuali, non secondo la tenuità del danno