Le somme corrisposte dal datore di lavoro all’ente bilaterale concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente; mentre le prestazioni eseguite dall’ente bilaterale in favore del dipendente sono imponibili solo laddove le stesse rientrino in una delle categorie reddituali del
Trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia
Deve essere dichiarato e tassato in Italia il reddito derivante dallo svolgimento di attività di ricerca negli USA se il contribuente è fiscalmente residente in Italia a prescindere dall’esenzione da imposizione prevista per tali redditi dall’art. 20 della Convenzione Italia-USA