L’elemento formale rappresentato dall’iscrizione all’AIRE non costituisce condicio sine qua non al fine di beneficiare di un’esenzione parziale dalla tassazione dei redditi prodotti in Italia dopo il rientro dall’estero. Può, infatti, avere rilievo la situazione sostanziale, così come previsto della
Trasferimento della residenza in Italia dei lavoratori rimpatriati tra iscrizione all’Aire e Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’iscrizione all’Aire non costituisce più elemento essenziale per maturare il periodo di residenza all’estero e per beneficiare del regime agevolato da parte dei lavoratori impatriati. Nota a AdE Risposta 25 giugno 2019, n. 204 Stefano Quaranta