Per i medici specializzandi, il trattamento economico previsto dal D.LGS. n. 368/1999 è applicabile solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il rapporto di lavoro di tali specializzandi non è qualificabile né come subordinato né come parasubordinato. Nota a Cass. (ord.)
Trasferimento di personale ATA degli Enti locali alle dipendenze dello Stato e peggioramento “sostanziale” delle condizioni retributive dei lavoratori ceduti
L’anzianità pregressa non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera presso l’ente di destinazione. Nota a Cass. (ord.) 31 marzo 2021, n. 8968 Fabrizio Girolami