La cittadina di uno Stato estero ha diritto a ricevere l’assegno sociale dall’INPS sulla base della sola dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.LGS. n. 445/2000 relativa alla propria situazione reddituale. Essendo, infatti, tale prestazione liquidata dall’ente in via provvisoria, salvo conguaglio