È lecito modificare le aree di operatività dell’agente, se previsto nel contratto, se sono rispettati i principi di buona fede e correttezza e se le variazioni sono accettate dall’agente medesimo. Nota a Cass. ord. 24 maggio 2021, n. 14181 Silvia
È lecito modificare le aree di operatività dell’agente, se previsto nel contratto, se sono rispettati i principi di buona fede e correttezza e se le variazioni sono accettate dall’agente medesimo. Nota a Cass. ord. 24 maggio 2021, n. 14181 Silvia