In caso di annullamento delle dimissioni per temporanea incapacità di intendere e volere, con ripristino del rapporto di lavoro, sono dovuti gli stipendi arretrati. Nota a Cass. 25 giugno 2019, n. 16998 Paolo Pizzuti
In caso di annullamento delle dimissioni per temporanea incapacità di intendere e volere, con ripristino del rapporto di lavoro, sono dovuti gli stipendi arretrati. Nota a Cass. 25 giugno 2019, n. 16998 Paolo Pizzuti