La restituzione al datore di lavoro delle somme che il lavoratore ha indebitamente percepito a titolo di indennità di preavviso deve avvenire, nelle ipotesi di accertamento della nullità del licenziamento, senza l’automatica rivalutazione monetaria di cui all’art. 429, co. 3
Esclusa la possibilità per il datore di lavoro di chiedere al lavoratore la restituzione di somme al lordo delle ritenute fiscali
Il datore di lavoro, che ha versato al lavoratore una retribuzione maggiore del dovuto e ha operato ritenute fiscali erronee per eccesso, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo. Va esclusa la