L’invio dell’istanza tramite comunicazione di posta elettronica certificata, in formato pdf scansionato, non firmata digitalmente e non accompagnata da attestazione di conformità, è idonea a realizzare i requisiti di cui all’art. 410 c.p.c., con conseguente valida interruzione della decadenza di
Violazione della procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La comunicazione all’ ITL successiva al recesso per ragioni obiettive non sospende il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento Nota a Cass. 28 marzo 2019, n. 8660 Francesco Belmonte
Impugnazione del licenziamento individuale
Nel caso in cui, in seguito alla richiesta, da parte del lavoratore, del tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, la controparte non depositi, entro 20 gg., la memoria ex art. 410 c.p.p., decorrono ulteriori