Ai fini della validità delle rinunce e transazioni, l’accordo conciliativo tra le parti in causa, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore alla presenza di un rappresentante sindacale, ma presso i locali della società, non soddisfa i requisiti della
Transazione e conciliazione sindacale
Per la validità della conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., non basta l’incarico conferito dal lavoratore contestualmente alla sottoscrizione della stessa, ma necessita di un’effettiva assistenza sindacale Nota a Trib. Bari 6 aprile 2022 Paolo Pizzuti