Il medico c.d. frequentatore, utilizzato in modo continuativo per far fronte alle ordinarie esigenze del reparto, ha diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c. Nota a Trib. Roma 29 marzo 2018, n. 2566 Maria Novella Bettini
Il medico c.d. frequentatore, utilizzato in modo continuativo per far fronte alle ordinarie esigenze del reparto, ha diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c. Nota a Trib. Roma 29 marzo 2018, n. 2566 Maria Novella Bettini