Per la cessione di ramo d’azienda è necessario che la struttura ceduta sia dotata di pregressa autonomia organizzativa. Nota a Cass. 25 ottobre 2017, n. 25382 Valerio Di Bello
La “corretta” cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c.
È applicabile il disposto di cui all’art. 2112 c.c. solo nel caso in cui la cessione riguardi un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento